Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti

norme relative al monopolio radiotelevisivo:

- art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; artt. 178 (sostituito

dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27

febbraio 1936, n. 645;

- artt. 8 e 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214;

- artt. 1, 183, 195, 213, 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156;

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di Montegiorgio

nel procedimento penale a carico di Conti Francesco, iscritta al n. 224

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Montegiorgio

nel procedimento penale a carico di Vagnoni Cesare, iscritta al n. 277

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal pretore di Dogliani nel

procedimento penale a carico di Boldrino Romano, Alessandro Rocco,

iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dal pretore di Cantù nel

procedimento penale a carico di Luzzi Francesco ed altri, iscritta al

n. 385 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

5) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Poggibonsi nel

procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 507

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 23 giugno 1973, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione

preveduta dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, per essere

stato trovato in possesso di un apparecchio idoneo anche all'ascolto di

frequenze per le quali non era munito di apposita licenza, il pretore

di Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del d.P.R. 5 agosto

1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio

1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "nella parte in cui

legittimano il monopolio delle radiotrasmissioni, nella parte i cui

rendono necessaria la licenza di solo ascolto e nella parte in cui

prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della

pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radioelettrici".

Nel giudizio di costituzionalità così promosso questa Corte, con

ordinanza 10 luglio 1974 disponeva la rimessione degli atti al giudice

a quo perché indicasse le specifiche norme delle leggi denunziate con

l'ordinanza di rinvio, la cui legittimità veniva contestata.

Il pretore di Poggibonsi, con ordinanza 11 ottobre 1974, chiarisce

che:

a) aveva inteso contestare la legittimità costituzionale dell'art.

1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, dell'art. 4 della legge 8 gennaio

1931, n. 234, dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e degli

artt. 1, 183, 195, 315 e 333 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156;

b) la questione così sollevata presenta aspetti diversi da quelli

presi in esame con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in

quanto:

1) si fonda su tesi che investono il monopolio delle comunicazioni

radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne

l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad

una particolare regolamentazione del monopolio stesso;

2) concerne la legittimità delle norme che regolano tutte le

comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le

emissioni "circolari";

3) contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione

l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di

notizie segrete o riservate.

Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione o

intervento di parti.

2. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1974, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione

preveduta dall'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, e, se

ritenuti applicabili, dagli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per essere stato trovato in possesso di

un apparecchio radio elettrico rice-trasmittente senza essere munito

della relativa concessione amministrativa e con altra ordinanza in data

26 febbraio 1974, emessa nel corso del procedimento penale a carico di

altra persona per avere detenuto e installato nella propria autovettura

un apparecchio radio rice-trasmittente senza avere ottenuto la relativa

concessione, il pretore di Montegiorgio sollevava questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della

Costituzione, degli articoli 178 e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n.

645, 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e, se ritenuti applicabili,

degli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156.

Secondo le ordinanze di rinvio, le norme denunziate violerebbero

gli artt. 21 e 43 della Costituzione, in quanto la manifestazione del

proprio pensiero a mezzo di impianti radioelettrici, in contrasto con i

precetti costituzionali, sarebbe subordinata a provvedimenti

discrezionali e, comunque, in quanto sarebbe opportuno che l'intera

questione del monopolio radiotelevisivo fosse riesaminata essendosi la

Corte costituzionale pronunziata al riguardo nel presupposto della

limitatezza di "questo particolare mezzo di diffusione", presupposto

che ora sarebbe largamente superato dal progresso tecnico che

consentirebbe ad ogni cittadino, "con spesa limitata, di esercitare un

impianto radioelettrico".

Nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che, con gli atti di intervento, ha concluso per la

dichiarazione di infondatezza delle proposte questioni.

Con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, l'Avvocatura

generale, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 21 della

Costituzione, eccepisce che la libertà di espressione del pensiero è

cosa diversa dalla libera disponibilità dei relativi mezzi di

diffusione. L'art. 21, invero, esaminato nel suo contesto storico,

sancisce l'obbligo della pubblica autorità di non ingerirsi nella

sfera di libertà individuale e nella libera esplicazione di

quell'aspetto di essa che consiste nella manifestazione del proprio

pensiero. Non implica, invece, l'obbligo di apprestare mezzi tecnici,

perché i cittadini possano esprimere il loro pensiero.

Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione dell'art. 43 della

Costituzione, l'Avvocatura generale eccepisce che, data la limitatezza

dei canali radiotelevisivi e l'alto costo dei relativi impianti esiste

una situazione di monopolio naturale, che ne legittima la riserva allo

Stato, proprio a norma del precetto costituzionale di cui si lamenta la

violazione.

Non vi è stata costituzione di parte privata.

3. - Con ordinanza in data 10 giugno 1974, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione

preveduta dall'art. 195, primo comma, n. 2, del codice postale

approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere installato e

attivato due ripetitori televisivi fuori dei casi consentiti e senza

avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Dogliani ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 21, 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 1, 183 e 195 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui riservano allo Stato

la diffusione di programmi televisivi e vietano l'installazione e

l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali televisivi, ancorché

irradiati dal concessionario di Stato, senza avere ottenuto la relativa

concessione.

Secondo l'ordinanza di rinvio:

a) vi sarebbe violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in

quanto, mentre la legge di delegazione (legge 28 ottobre 1970, n. 775,

art. 6) nell'autorizzare il Governo a raccogliere in testi unici le

norme dell'allora vigente codice postale ne limitava il potere soltanto

alle "modificazioni e integrazioni necessarie per il loro coordinamento

e ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e

comprensibilità", con l'ultimo comma dell'art. 195 del t.u. n. 156

del 1973, classificando fra gl'impianti radioelettrici "anche quelli

trasmittenti o ripetitori, sia attivi sia passivi per radioaudizione o

televisione" si sarebbe apportata una innovazione sostanziale, non

consentita dai limiti della delegazione;

b) vi sarebbe violazione dell'art. 21 della Costituzione, in quanto

il divieto di installare liberamente ripetitori televisivi dei

programmi nazionali costituirebbe un ingiustificato ostacolo legale

alla circolazione delle notizie e delle idee diffuse nel territorio

nazionale dalla stessa televisione di Stato.

Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione di parti.

4. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1973, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di alcuni imputati della contravvenzione

di cui all'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, per essere stati

trovati in possesso di apparecchi radioelettrici idonei alla

rice-trasmissione su frequenze riservate ai radioamatori, ma sforniti

delle relative licenze, ovvero di apparecchi idonei alla

rice-trasmissione su frequenze vietate ai radioamatori, il pretore di

Cantù ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del citato art. 178

(come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n 196).

Secondo l'ordinanza di rinvio il divieto di stabilire o esercitare

qualsiasi impianto telegrafico o radioelettrico senza avere prima la

relativa concessione contrasterebbe:

a) con l'art. 21 della Costituzione, in quanto il subordinare

"l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato" a

concessione amministrativa, comporterebbe un'illegittima limitazione

del diritto di ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero

con ogni mezzo;

b) con l'art. 43 della Costituzione, in quanto "l'attivare un

impianto radioelettrico ad uso privato non costituisce esercizio di

attività pubblica volta al conseguimento di fini collettivi".

Neanche in questo giudizio vi sono stati costituzioni o interventi

di parti. Considerato in diritto :

1. - I giudizi come sopra promossi vanno riuniti per essere decisi

con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte

sostanzialmente identiche.

2. - Poiché con la sentenza n. 225 del 1974 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n.

5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo

1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del

codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 183 e 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle

disposizioni tegislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunazioni) nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione

circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, norme tutte delle quali,

direttamente o indirettamente, con le ordinanze di rinvio, si denunzia

tuttora la illegittimità costituzionale, sotto gli stessi profili di

violazione degli artt. 21 e 43 della Costituzione, si rende necessario

accertare, anzitutto, se e quali delle questioni ora proposte possano

ritenersi già decise con la citata sentenza.

Al riguardo deve tenersi presente che tranne l'ordinanza del

pretore di Dogliani, che ha per oggetto l'installazione e l'esercizio

di un impianto di ripetizione di segnali televisivi irradiati dal

concessionario dello Stato, le altre hanno per oggetto la detenzione

non denunziata e l'uso privato di apparecchi radio ricetrasmittenti

senza averne ottenuta preventivamente la prescritta concessione e che -

come risulta dalle premesse di fatto della sentenza in esame - identico

oggetto avevano le ordinanze dei pretori di Bologna, di Torino, di

Milano, di Terni, i giudizi promossi con le quali con detta sentenza

sono stati definiti.

Va, infine, tenuto presente che la rilevanza di tutte le questioni

proposte va rapportata all'oggetto dei giudizi nel corso dei quali sono

state sollevate, ossia alla punibilità o non in sede penale, dei fatti

omissivi o commissivi denunziati, con riferimento all'art. 195 del t.u.

approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

3. - Sulla base di quanto precede occorre, pertanto, procedere al

confronto, ordinanza per ordinanza, delle questioni con esse proposte

con quelle già decise.

Al riguardo si rileva:

A) Ordinanza del pretore di Dogliani.

Come si è osservato, questa ordinanza ha per oggetto i servizi

televisivi, in relazione ai quali con la sentenza n. 225 del 1974 è

stata dichiarata la legittimità dei denunziati artt. 1, 183 e 195 del

d.P.R. n. 156 del 1973 e, quindi, non può esservi dubbio che la

questione sia stata già decisa con tale sentenza.

B) Ordinanze del pretore di Montegiorgio e del pretore di Cantù.

Tutte le norme denunziate con tali ordinanze - tranne quella

dell'art. 213 del d.P.R. n. 156 del 1973, di cui si dirà a parte -

sono state dichiarate illegittime con la sentenza n. 225 del 1974 e,

quindi, le questioni ad esse relative sono state del pari, con tale

sentenza, decise.

Quella relativa all'art. 213 deve essere dichiarata inammissibile

per difetto di rilevanza, a seguito della dichiarata illegittimità del

precedente art. 195.

C) Ordinanza del pretore di Poggibonsi.

Con tale ordinanza oltre alle norme più volte richiamate che già

sono state dichiarate illegittime, come sopra si è rilevato, sono

stati denunziati l'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, l'art. 8

del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e gli artt. 315 e 333 del d.P.R. n.

156 del 1973.

Siccome tale ordinanza è stata emessa dopo la pubblicazione della

sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in essa si fa presente che

con le tesi sostenute:

a) si investe il monopolio delle comunicazioni radioelettriche

sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne l'attuale

legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad una

particolare regolamentazione del monopolio stesso;

b) si contesta la legittimità delle norme che regolano tutte le

comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le

emissioni "circolari";

c) si contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione

l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di

notizie segrete o riservate.

Dalla determinazione della materia decidendi contenuta nelle

premesse di fatto della sentenza n. 225, risulta che la dichiarazione

di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del t.u. n. 156 del 1973

si riferisce a tutte le forme di radio ricetrasmissione.

Ne consegue che, a parte la loro eventuale fondatezza, le diverse e

più radicali tesi prospettate dal pretore di Poggibonsi, risultano

inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio penale,

sul quale poggia' la sua legittimazione a sollevare questioni di

legittimità costituzionale può essere, senza dubbio alcuno, definito

sulla base della più volte richiamata sentenza n. 225 del 1974.

Comunque, per quanto riguarda le norme che non hanno già formato

oggetto di giudizio si rileva:

La questione di legittimità dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966,

n. 1214, deve dichiararsi inammissibile perché riguarda un atto non

avente forza di legge.

Del pari inammissibili debbono dichiararsi le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n.

234, e dell'art. 315 del d.P.R. n. 156 del 1973, dato che le norme

denunziate contengono mere definizioni tecniche che non hanno rilevanza

ai fini del presente giudizio.

Resterebbe l'art. 333 del d.P.R. n. 156 del 1973, ma sia che quella

richiesta per l'ascolto costituisca in effetti una semplice

autorizzazione, sia che, invece, come sostiene il giudice a quo,

costituisca una vera e propria concessione, la relativa potesta

dell'Amministrazione trova sempre fondamento in quell'articolo 1 del

d.P.R. n. 156 del 1973 che alla data dell'ordinanza di remissione era

stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, traendo con sé la

dichiarazione di illegittimità della norma punitiva dell'art. 195

dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973: dal che deriva che anche la

questione di legittimità dell'articolo in esame risulta inammissibile

per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della

legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi,

Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645

(Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata

dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia

postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata dai pretori

di Poggibonsi e Dogliani; 183 e 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del

1973, sollevata dai pretori di Poggibonsi, Montegiorgio e Dogliani;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme

per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il

rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali

radioelettrici); 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 8 del

d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme per le concessioni di

impianti e di esercizio di stazioni di radioamatori), sollevate dal

pretore di Poggibonsi; dell'art. 9 dello stesso d.P.R. n. 1214 del

1966; 213 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di

Montegiorgio; questioni proposte con le ordinanze suddette, in

riferimento agli artt. 21, 43, 75 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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