Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1966 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della

legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10

aprile 1964 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso di

Piazza Domenica Clara contro il Ministero dei lavori pubblici ed il

Prefetto di Ravenna, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 12

settembre 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Piazza Domenica Clara;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Gian Marco Dallari, per Piazza, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto 8 giugno 1962, n. 14000, rep. 32, il Prefetto di

Ravenna autorizzò l'occupazione temporanea in favore dell'A.N.A.S. di

terreni di proprietà della signora Domenica Clara Piazza, occorrenti

per la costruzione di una variante alla strada statale "Adriatica",

approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 marzo 1962,

n. 188/699. Contro questi decreti la signora Piazza propose ricorso

davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto

1959, n. 904, intitolata: "Sistemazione, miglioramento e adeguamento

delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di fondi

per l'esecuzione del programma autostradale". Sosteneva la ricorrente

che l'articolo primo della legge, il quale dispone che "per

l'attuazione... della parte più urgente del programma di sistemazione,

miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli

itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è

autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire da erogare,

con corrispondenti stanziamenti per ciascun esercizio, in dieci

esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al

1969-70", lungi dall'adempire l'obbligo imposto al legislatore dal

quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, giusta il quale "ogni...

legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per

farvi fronte", rappresenta, col rinvio che esso consente agli esercizi

finanziari futuri, un espediente per eluderlo; e che l'art. 4,

autorizzando l'iscrizione delle somme previste nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fino alla

concorrenza di lire 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari

indicati, viola il terzo comma del citato art. 81, in quanto consente

di stabilire nuove spese con una legge che, per sua natura, è una

legge di bilancio, e, insieme, l'art. 72, secondo comma, della

Costituzione, in quanto la legge è stata approvata non già con la

procedura normale di esame e di approvazione prevista dall'ultimo comma

dell'art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e

consuntivi, ma mediante la procedura davanti alle Commissioni previste

dal terzo comma del medesimo articolo.

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di non rilevanza

sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e ha motivato la non

manifesta infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di

questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e

maggiore spesa possano essere ritrovati mediante entrate relative a

esercizi futuri. L'ordinanza di rimessione non manca di notare che le

richiamate sentenze di questa Corte sono state pronunciate per leggi

regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione

di costituzionalità, nei confronti dell'art. 81, ma ha ritenuto

tuttavia che le motivazioni relative offrano sufficienti argomenti per

ammetterne la non manifesta infondatezza; e per l'altra questione,

relativa cioè all'art. 72, ha affermato che "per le considerazioni

già svolte in relazione alla prima questione può ritenersi che anche

questa..., che presenta qualche analogia con la prima, non sia

manifestamente infondata".

L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 12 settembre 1964.

2. - La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio,

rappresentata e difesa dall'avv. Gian Marco Dallari, il quale ha

depositato deduzioni il 9 agosto 1964. In queste vengono fatti valere a

sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate, gli argomenti esposti al Consiglio di Stato e riferiti

nell'ordinanza di rimessione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'atto di intervento è stato depositato il 30 settembre 1964.

L'Avvocatura osserva:

1) i compiti che, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 27

giugno 1946, n. 33, spettano all'A.N.A.S. sono tra gli altri: a) di

gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato,

provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) di

realizzare il progressivo miglioramento delle strade statali e nuove

autostrade. A tali compiti l'Azienda provvede con i fondi posti a sua

disposizione e l'intervento del legislatore nel 1959, per la parte che

si riferisce alla migliore sistemazione e adeguamento delle strade

statali di primaria importanza, non avrebbe altro fine se non quello di

"programmare" una spesa destinata a un compito normale dell'Azienda e

che perciò non può essere considerata "nuova", nuova essendo una

spesa che soddisfi un fine nuovo rispetto a esigenze preesistenti, e

nemmeno "maggiore", perché una spesa così qualificata richiede un

termine di raffronto costituito dal "bilancio in corso" che, nel caso

in esame, non sussiste, provvedendo la legge impugnata, senza incidere

sul bilancio in corso, a realizzare, mediante una spesa ripartita in un

numero determinato di anni, uno dei fini istituzionali dell'A.N.A.S.;

2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità

sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell'interpretazione

dell'art. 81 della Costituzione relativamente alla programmazione di

una spesa prevista nella legislazione preesistente, e riguarderebbe il

potere del legislatore di adottare un piano per realizzare

ordinatamente un fine attraverso l'erogazione di "titoli di spesa

ordinaria". Questo potere non potrebbe essere contestato né

condizionato all'indicazione di una "copertura", stante che alla spesa

si fa fronte mediante le entrate ordinarie del bilancio dello Stato; e

il problema della copertura di un piano proiettato nel tempo per

l'attuazione di un fine previsto già dalla legge riguarderebbe

soltanto il potere discrezionale del legislatore di destinare, secondo

certi criteri, le entrate dello Stato alla soddisfazione di determinate

esigenze pubbliche;

3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte

indicate nell'ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese

nuove o maggiori. Viceversa, l'Avvocatura ritiene che possa trarsi

argomento a sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte del 19

maggio 1964, n. 33;

4) l'infondatezza della seconda questione di costituzionalità

risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere

qualificata una legge di bilancio, è una legge sostanziale, fonte

giuridica dell'iscrizione della spesa nei bilanci degli anni

successivi, i quali sono soltanto da approvare, come furono in effetti

approvati, seguendo la procedura prevista dall'art. 72, ultimo comma,

della Costituzione.

4. - L'Avvocatura ha pure depositato il 18 novembre 1965 una

memoria, nella quale ha svolto ampiamente le tesi difensive enunciate

nell'atto d'intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le

seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di

spesa; essa si riferisce a un titolo di spesa già esistente

nell'ordinamento giuridico e rappresentato da uno dei fini

istituzionali fondamentali dell'A.N.A.S.; b) quando per legge si

riservi per un certo numero di esercizi una parte della disponibilità

di bilancio a uno specifico titolo di spesa, non si fa se non procedere

a una programmazione settoriale della spesa pubblica, non vietata da

alcuna norma costituzionale, ma imposta da obiettive necessità di una

visione d'insieme di determinate esigenze pubbliche, che non è

possibile soddisfare nel termine di un solo esercizio finanziario.

L'approvazione legislativa di un piano di spesa pluriennale non

significherebbe, del resto, l'autorizzazione ad erogare senz'altro la

spesa considerata negli esercizi futuri, dovendosi provvedere a ciò

per ogni singolo esercizio finanziario attraverso la legge di bilancio

e lo stanziamento nei singoli capitoli di spesa della somma prevista

nel piano.

5. - Nell'udienza del primo dicembre 1965 le difese delle parti

hanno illustrato le tesi già proposte negli scritti difensivi e

insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione

di costituzionalità dell'art. 4 della legge, sollevata in riferimento

all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede "la

procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle

Camere per i disegni di legge "di approvazione di bilanci e di

consuntivi". La tesi della difesa della parte privata che l'art. 4

costituisca una norma di legge approvativa di uno stato di previsione

della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma

impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le somme previste

negli articoli primo e secondo della legge devono essere iscritte nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e,

dall'altro, se non autorizzare il Ministro dei lavori pubblici ad

assumere impegni fino alla concorrenza di lire 200 miliardi per i

lavori previsti dall'art. 1, il solo degli altri articoli della legge

che, insieme con quello ora citato, viene all'esame della Corte nel

presente giudizio. E così disponendo, essa, com'è di tutta evidenza,

non approva già un bilancio né una norma di bilancio, ma autorizza il

Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a

determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere

impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo.

Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge

di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura

spesa, e non ricade perciò tra quelle per le quali il precetto

costituzionale impone la procedura normale di assemblea. La legge di

bilancio nella quale queste spese saranno inscritte, ed essa soltanto,

deve essere approvata con la procedura dell'ultimo comma dell'art. 72.

Non può asserirsi, quindi, che questa seconda questione sia parte o

costituisca un aspetto della prima; o lo si può asserire soltanto nel

significato, ben diverso, che la norma dell'art. 4 offre la riprova

della mancanza di "copertura" della spesa e, pertanto, si pone in

violazione anch'essa del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione.

2. - Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta

dall'Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge

impugnata altro non sia se non di "programmare" le spese che,

istituzionalmente, corre l'obbligo all'A.N.A.S. di erogare per la

costruzione e la manutenzione delle strade; dal che conseguirebbe che

le norme delle quali è denunciata l'incostituzionalità non si

porrebbero in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 81, limitate come

sono ad autorizzare l'iscrizione nel bilancio preventivo, secondo una

certa distribuzione nel tempo, di voci che vi dovrebbero figurare

aliunde. Ora, tralasciando di esaminare il punto se, anche così

interpretata, la legge dia luogo a una questione di costituzionalità,

sta di fatto che le spese che essa prevede sono spese straordinarie,

così qualificate negli stati di previsione del Ministero dei lavori

pubblici (legge 26 ottobre 1960, n. 1201, e successive), e straordinari

sono qualificati i contributi versati alla A.N.A.S., negli stati di

previsione dell'entrata o della spesa di questa Azienda allegati ai

ricordati stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici ("Contributo straordinario per l'attuazione del programma di

sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali

rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande

circolazione" - art. 1 legge 13 agosto 1959, n. 904).

3. - Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve

esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall'asserito

contrasto delle norme contenute nei due articoli della legge 13 agosto

1959, n. 904, con la norma del quarto comma dell'art. 81, che dispone

l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove o

maggiori spese.

Si sa che l'interpretazione di questa norma ha dato luogo a

discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma

nemmeno sopiti: sostenendosi da molti con vigore che l'obbligo di

indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese riguardi

esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del

bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, e sostenendo altri che,

viceversa, tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei

confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese non

già di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a

questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. Nel primo caso si

fa riferimento a un documento contabile quale è anche (seppure non

soltanto), il bilancio annuale; nel secondo caso, viceversa, si tiene

di vista l'insieme della vita finanziaria dello Stato, che, si

sostiene, non può essere artificiosamente spezzata in termini annuali,

ma va, viceversa, considerata nel suo insieme e nella sua continuità

temporale, segnatamente in un tempo, come il presente, nel quale gli

interventi statali sempre più penetranti nella vita economica e

sociale del Paese, i traguardi che, attraverso la rappresentanza

parlamentare, la comunità nazionale assegna a se stessa, impongono

previsioni che vanno oltre il ristretto limite di un anno e rendono

palese la necessità di coordinare i mezzi e le energie disponibili per

un più equilibrato sviluppo settoriale e territoriale dell'intera

collettività.

4. - Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai

affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono

quella che ormai usa definire l'interpretazione restrittiva e rigorosa

della norma dell'art. 81, sulla quale verte il presente giudizio. Vero

è che sono assai frequenti i casi nei quali le spese nuove o maggiori

vengono deliberate senza riferimento ai mezzi di copertura, mediante il

rinvio alla iscrizione loro nei successivi stati di previsione della

spesa. E vero è altrettanto che non meno frequenti sono gli altri casi

nei quali, indicati i mezzi di copertura per l'esercizio in corso - il

più delle volte per una parte minima se non addirittura simbolica

delle nuove o maggiori spese -, si tralascia affatto di esaminare e

risolvere il problema dei mezzi che devono fronteggiare la spesa negli

esercizi successivi a quello in corso. Ma non mancano tuttavia casi per

i quali, viceversa, la legge reca l'indicazione dei mezzi per

fronteggiare la nuova o maggiore spesa anche per gli esercizi futuri -

si tratti di spesa continuativa, si tratti di spesa straordinaria

ripartita in un determinato numero di esercizi (confronta, ad esempio,

legge 5 giugno 1954, n. 380; legge 9 agosto 1954, n. 632; legge 20

dicembre 1954, n. 1181). Mette conto di riferire in questa sede la

legge 18 dicembre 1962, n. 1748, la quale modificò parzialmente la

legge impugnata, incrementando inoltre di 15 miliardi la spesa di 200

miliardi già stanziata e si preoccupò di assicurare la "copertura"

della "maggiore" spesa non soltanto per l'esercizio in corso (1962-63),

ma anche per l'esercizio successivo (1963-64), autorizzando la

riduzione del capitolo n. 52 dello stato di previsione dell'A.N.A.S. di

10 miliardi nel primo e di 5 nel secondo dei due esercizi considerati.

Non si può perciò sostenere che la prassi parlamentare sia stata

costante ed univoca; e lo stesso si può dire dei dibattiti, degli

studi e delle relazioni che si sono avute finora in sede parlamentare,

che non sono giunti a conclusioni unanimemente condivise, né hanno

sfociato, sul punto che qui interessa, in provvedimenti legislativi

chiarificatori. Ed è forse da dire che in parte a questa situazione

possono essere attribuite le divergenze dottrinali sull'argomento.

5. - La Corte ritiene che l'interpretazione cosiddetta estensiva

dell'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'art. 81 sia quella conforme

alla lettera e allo spirito della Costituzione. Che la limitazione

dell'obbligo della "copertura" al solo esercizio in corso si riduca in

una vanificazione dell'obbligo stesso è di tutta evidenza ed è

dimostrata dalla prassi sopra ricordata e dall'esempio della legge

impugnata, nei confronti della quale il problema fu dibattuto in sede

parlamentare e risolto spostando il termine a quo di efficacia della

norma autorizzativa della spesa dall'esercizio in corso all'esercizio

successivo.

Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende

legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come

sua sede l'articolo che regola l'iniziativa legislativa (ora art. 71

della Costituzione) e che successivamente, invece, si trovasse

opportuno inserirla nell'articolo che prevede e regola le competenze in

materia di formulazione di bilanci e di consuntivi e di approvazione di

essi, non può comportare una riduzione dell'ambito della sua sfera di

applicazione, che è svincolato dall'"annualità" del bilancio, pur

proclamata nel primo comma di quest'articolo. Vero è che il quarto

comma, che è al centro del presente giudizio, segue immediatamente un

terzo nel quale è disposto che "con la legge di approvazione del

bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese", ma il

legame tra i due commi, che è stato sottolineato in numerose sentenze

di questa Corte, non vuole significare che il quarto comma si ponga

esclusivamente in relazione col bilancio in corso, ma soltanto questo:

che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge, che l'autorizza,

non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura

mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano

quelli già approvati e in corso di attuazione, siano quelli ancora da

predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere. Il significato del

termine adoperato dal quarto comma: "ogni altra legge", non è tale che

possa essere ricondotto, com'è stato sostenuto, ad ogni legge

successiva al bilancio in corso e modificatrice in peius

dell'equilibrio contabile di esso, ma, viceversa, attiene ad ogni altra

legge che non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione

cronologica con questa. Nemmeno vale richiamare in proposito le norme

della legge sulla contabilità di Stato e del relativo regolamento

(art. 27 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, che considera le spese

straordinarie ripartite in più esercizi, e art. 142 del regolamento

approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 847, che stabilisce i modi di

copertura di codeste spese straordinarie; art. 156 del medesimo

regolamento, che dà la definizione di spese nuove e di spese

maggiori), non soltanto per l'ovvia considerazione che esse dovrebbero,

se necessario, cedere di fronte alla norma gerarchicamente

sopraordinata della Costituzione, e nemmeno per l'argomento testuale,

che pure ha la sua importanza (quale si ricava dal confronto tra l'art.

43 di quella legge e il quarto comma dell'art. 81, dal quale è

scomparsa la frase "dopo l'approvazione del bilancio"), ma soprattutto

per l'argomento, decisivo, che, laddove quelle norme attengono

all'aspetto formale dei bilanci e dei consuntivi, ai modi e forme della

contabilizzazione delle entrate e delle spese, il precetto

costituzionale attiene ai limiti sostanziali che il legislatore

ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve

essere contrassegnata non già dall'automatico pareggio del bilancio,

ma dal tendenziale conseguimento dell'equilibrio tra le entrate e la

spesa.

6. - A questa interpretazione è stata mossa da più parti la

critica che essa ricondurrebbe a forme arcaiche di gestione della spesa

pubblica e che, assegnando a ciascun ufficio pubblico una fonte di

finanziamento, colpirebbe a morte il fondamentale principio dell'unità

del bilancio, sostituendosi a un unico documento in cui spese ed

entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi

susseguentisi l'una con l'altra nel tempo, una fitta serie di minuti

bilanci nei quali a ciascuna spesa sarebbe perpetuamente legata

un'entrata, ponendosi a fronte puntualmente l'una con l'altra.

Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall'errato

presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 81

includa una precisa "appropriazione" di un'entrata ad una spesa,

laddove, invece, l'indicazione dei mezzi che essa richiede per

fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce a determinare e

individuare un incremento dell'entrata che, in una visione globale del

bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate

(effettive, straordinarie o per movimento di capitali che siano),

assicuri il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio

presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità.

Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale

non ha inteso punto abrogare l'art. 39 della citata legge contenente

"Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato", giusta il quale "è vietata l'assegnazione di

qualsiasi provento per spese ed erogazioni speciali, rimanendo

soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari

disposizioni".

7. - Nemmeno si può dire che la Corte abbia con la sua

giurisprudenza risolto in termini la questione che ora le viene

sottoposta. Tuttavia l'interpretazione che in vari casi essa ha dato

del terzo e quarto comma dell'art. 81 è, come del resto è stato

visto dalla dottrina, nel senso che il precetto costituzionale riguardi

anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa

che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16 dicembre 1959;

n. 31 del 6 giugno 1961 e n. 36 del 20 giugno dello stesso anno). Anzi,

in una sentenza del 30 aprile 1959, n. 30, pur toccando incidentalmente

la questione, che non rientrava nell'ambito di quel giudizio, non

nascose il suo pensiero favorevole all'interpretazione del precetto

costituzionale nel senso sopraindicato.

Né vale addurre in contrario, come fa l'Avvocatura dello Stato, la

sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema

se la copertura, prevista dagli artt. 11 e 21 della legge 26 ottobre

1957, n. 1047, fosse conforme alla Costituzione, ma si limitò ad

affermare che, non avendo la legge previsto o autorizzato la spesa per

l'assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era

tenuta, per conseguenza, a indicare i mezzi per far fronte a una spesa,

ne nuova, né maggiore, ma inesistente.

8. - Si deve pertanto affermare, meglio precisando l'ora citata

giurisprudenza, che l'obbligo della "copertura" deve essere osservato

dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori

che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della

spesa di esercizi futuri. È evidente che l'obbligo va osservato con

puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sopra un

esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con l'approvazione

del Parlamento un equilibrio (che non esclude ovviamente l'ipotesi di

un disavanzo), tra entrate e spese, nell'ambito di una visione generale

dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello

Stato.

È altresì evidente che una puntualità altrettanto rigorosa per

la natura stessa delle cose non è richiesta dalla ratio della norma

per gli esercizi futuri. Rispetto a questi, del resto, la legge di

spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza

discrezionalità, nel senso che, nella predisposizione del bilancio, le

spese possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei capitoli

degli stati di previsione della spesa, salvi sempre l'approvazione e il

giudizio politico del Parlamento, quante volte l'esigenza

dell'equilibrio finanziario e dello sviluppo economico-sociale

consiglino una diversa impostazione globale del bilancio e la

configurazione di un diverso equilibrio. Si deve pertanto ammettere la

possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese

future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o

l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già

autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di

prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate,

tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non

arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che

s'intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con

le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione

sulla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del

Paese: sui quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti

della sua competenza.

9. - Niente di tutto questo è dato ritrovare nella legge

impugnata, la quale, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura,

si è limitata ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di 200

miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci

esercizi successivi con inizio dall'esercizio 1960-61, ritenendo ciò

sufficiente per sfuggire al precetto dell'art. 81.

È evidente, pertanto, al lume delle sovraesposte considerazioni,

l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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