Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1965 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo

comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il

24 gennaio 1964 dal comandante della Capitaneria di porto di Napoli nel

procedimento penale a carico di Mastellone Giuseppe, iscritta al n. 29

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il comandante della motonave "Santa Lucia" del compartimento di

Napoli, capitano di lungo corso Mastellone Giuseppe, nell'approdare nel

porto di Gibuti il 16 giugno 1963 omise di adempiere agli obblighi

imposti dagli artt. 179 e 181 del Codice della navigazione, incorrendo

così nel reato previsto dall'art. 1195 dello stesso Codice. In

seguito a comunicazione di tale infrazione per opera del vice console

italiano di detta località, venne instaurato a carico del predetto

procedimento penale avanti il comandante del porto di Napoli. Questi,

con ordinanza 24 gennaio c.a., sollevava d'ufficio questione di

legittimità costituzionale nei confronti del terzo comma dell'art.

1240 del Codice della navigazione, nella considerazione che la

prescrizione ivi contenuta (secondo la quale la competenza

dell'autorità consolare per i reati commessi all'estero in materia di

navigazione passa al giudice competente per territorio nel caso in cui

al momento della partenza della nave l'autorità consolare stessa non

abbia ancora pronunciata sentenza di merito) appare in contrasto con

l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché viola il principio

ivi stabilito della certezza del giudice naturale precostituito per

legge, privando il cittadino del diritto ad una previa conoscenza del

giudice competente, diritto riaffermato dalla sentenza di questa Corte

n. 88 del 1962.

Sospendeva, in conseguenza, il giudizio instaurato avanti a lui

inviando gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 14 marzo 1964. Si è

costituito in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di

intervento in data 2 aprile c.a. Nelle sue deduzioni l'Avvocatura mette

in rilievo come proprio dalla sentenza n. 88 del 1962, cui si riferisce

l'ordinanza, si desume l'infondatezza della questione sollevata,

essendosi in essa affermato che il principio della precostituzione del

giudice, qual'è posto dall'art. 25, solo allora può dirsi violato

quando la legge preveda un'alternativa nella competenza fra uno e un

altro giudice da stabilire a posteriori con provvedimento discrezionale

singolo, in relazione ad un dato procedimento, risultando in tal caso

violata la riserva assoluta di legge, sancita dall'articolo stesso.

Nella specie non sussiste un'alternativa condizionata a valutazione da

compiere successivamente al verificarsi di un reato, prevedendosi

invece dall'art. 1240, terzo comma, la sostituzione di un giudice ad un

altro in conseguenza del verificarsi di fatti materiali, com'è quello

della partenza della nave dal porto straniero, senza che vi sia luogo

ad apprezzamenti o a decisioni di una qualsiasi autorità.

Conclude chiedendo che si dichiari l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in esame ha ritenuto la rilevanza della questione

di legittimità costituzionale sollevata nel supposto

dell'applicabilità alla specie dell'art. 112 della legge consolare.

Non compete alla Corte sindacare il merito del giudizio così formulato

per accertare se tale presupposto fosse fondato o se invece la

competenza del console di Gibuti nella materia contravvenzionale

prevista da detto articolo fosse da escludere.

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha in numerose pronuncie precisato che il principio della

precostituzione del giudice, qual'è sancito nel primo comma dell'art.

25, deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato

istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che

esso non risulta violato neppure nei casi pei quali la legge preveda la

possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro,

purché anch'esso precostituito, allorché siano resi necessari per

assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello

dell'indipendenza ed imparzialità, o l'altro dell'ordine e coerenza

nella decisione di cause fra loro connesse.

Nessuna deroga al principio si riscontra nella norma denunciata. A

meglio intendere tale affermazione, giova ricordare che nel sistema del

Codice della navigazione la competenza a giudicare in primo grado delle

contravvenzioni da esso previste è ordinata sulla base di criteri

diversi. Vi è anzitutto, per quelle commesse nel territorio dello

Stato, la competenza dei comandanti di porto capi di circondario (art.

1238, primo comma).

Quando invece esse si siano verificate all'estero, ma nell'ambito

di un distretto consolare, la competenza stessa, in virtù del citato

art. 112 della legge consolare (R. D. 28 gennaio 1866, n. 2804), passa

al console ad esso preposto, sempreché i trattati o gli usi consentano

l'esercizio di tale giurisdizione (art. 111). Tuttavia, riguardo a tale

caso l'art. 1240, terzo comma, stabilisce che se, al momento della

partenza della nave dal distretto, non è stata ancora pronunciata dal

console la sentenza di merito, competente diviene il giudice del luogo,

sito in territorio nazionale, dove ha luogo il primo approdo della nave

su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

A questo stesso organo è poi attribuito il potere di decisione

sulle contravvenzioni commesse all'estero, in località ove manchino o

difettino di potere le autorità consolari, oppure in alto mare (art.

1240, primo comma). Ritorna però la competenza del comandante del

luogo di iscrizione della nave, nell'ipotesi che non siano applicabili

le prescrizioni per ultimo ricordate, oppure quando, prima dell'approdo

in territorio nazionale, sia stato presentato rapporto o denunzia alle

autorità consolari, ed altresì allorquando queste abbiano espletato

funzioni di polizia giudiziaria (art. 1240, secondo comma).

Risulta pertanto chiaramente confermato come i giudici abilitati a

conoscere delle vertenze in esame sono tutti precostituiti in virtù di

leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri, in

considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente

connessione con le particolarità delle situazioni inerenti alla

mobilità dei natanti su cui i reati sono commessi, o a cui

appartengono i responsabili, ma pure in aderenza ai principi, come

quello dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira

l'attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso

reato, o l'altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella

raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio, nonché

nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorché si è fatto

ricorso al comandante del porto di primo approdo.

3. - La circostanza messa in rilievo dall'ordinanza, che cioè gli

spostamenti di competenza previsti dal Codice vengono determinati per

effetto di accadimenti casuali, lungi dal corroborare la fondatezza

della questione sollevata, vale a privarla di valore, poiché comprova

come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da

parte di pubbliche autorità; mentre gli eventi considerati casuali

sono in realtà imposti, come si è detto, dalle esigenze obiettive

della navigazione.

L'ordinanza accenna anche alla eventualità che deroghe alla

competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale

comportamento del prevenuto. A parte la considerazione che, se così

fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 25, una

volta ritenuto, come l'ordinanza ritiene, che la garanzia dal medesimo

disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa,

non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo (essendo chiaro

che tale conoscenza egli possiede, ed anzi proprio sulla base della

medesima si può realizzare l'eventualità di una sua influenza, in via

di fatto, sulla individuazione del giudice territorialmente

competente), è da osservare come tale influenza, ipotizzabile del

resto solo quando lo stesso comandante della nave sia autore della

contravvenzione, o abbia comunque interesse ad effettuare lo

spostamento di competenza, risulta in pratica difficilmente

esercitabile, in presenza delle precise e dettagliate condizioni cui la

legge subordina l'ordine delle varie competenze, a tacere poi dei

vincoli gravanti sui comandanti a seguire le rotte prestabilite ed a

dar conto delle ragioni di forza maggiore che li costringano ad

apportare alle medesime eventuali deviazioni.

D'altronde la possibilità che l'imputato possa, di fatto, col suo

comportamento contribuire alla determinazione del giudice

territorialmente competente si rinviene anche nella disciplina posta in

linea generale dal Codice di procedura penale, come emerge dall'art.

40, ed in particolare dal secondo comma dell'art. 41, relativi ai reati

commessi all'estero. Ed è poi da tener presente che anche il legame

posto, per la determinazione della competenza nel caso di reato

continuato, con il luogo in cui è venuta a cessare la continuazione

(art. 39, secondo comma) può consentire all'imputato di operare in

modo da provocare uno spostamento di competenza da un luogo ad un

altro. Ma in tutti i casi prospettati l'eventuale influenza della

volontà dell'imputato si palesa per quello che effettivamente è: una

circostanza di fatto che viene presa in considerazione come mezzo

indiretto per rendere più facile e più immediata l'individuazione del

giudice competente, sempre effettuabile secondo criteri fissati

preventivamente dalla legge. Né può trascurarsi il dato che nel

sistema del Codice di procedura penale, secondo emerge dal disposto

degli artt. 43 e 44, la medesima incompetenza per territorio è

considerata in maniera non rigida, proprio perché in questi casi

vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali

previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 25, primo comma'

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza

della Consulta, il 22 gennaio 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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