Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20

giugno 1952, n. 645, contenente norme di attuazione della XII

disposizione transitoria e finale (comma 1) della Costituzione,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 16 gennaio 1956 del Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Morino Luciano, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1956 ed

iscritta al n. 10 del Reg. ord. 1956;

2) Ordinanza 28 gennaio 1956 della Corte di appello di Roma nel

procedimento penale a carico di Belfiori Fausto e di Fois Giorgio,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta

al n. 66 del Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 8 giugno 1956 della Corte di appello di Perugia nel

procedimento penale a carico di Ragazzini Francesco, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 223 del

Reg. ord. 1956.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Morino Luciano, imputato del

delitto di apologia del fascismo di cui all'art. 4 della legge 20

giugno 1952, n. 645, la difesa dinanzi al Tribunale di Torino impugnò

di illegittimità costituzionale l'art. 4 della citata legge sia

perché in contrasto con l'art. 21 primo comma della Costituzione sia

perché non può considerarsi attuazione della XII disposizione

transitoria e finale della Costituzione medesima, nonché l'art. 1

della richiamata legge, per quanto possa influire sulla definizione del

procedimento, trattandosi di norma emanata in violazione del disposto

dell'art. 138 della Costituzione.

Il Tribunale, con ordinanza 16 gennaio 1956, rilevato che la

questione non si appalesava manifestamente infondata "per quanto ha

tratto alla pretesa incostituzionalità dell'intera legge n. 645 del

1952 e non anche del solo art. 4", dispose la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale. Tale ordinanza venne notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle

due Camere ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicata, per

disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

Nel procedimento penale a carico di Belfiori Fausto e di Fois

Giorgio, imputati del delitto di cui all'art. 4 della legge n. 645 del

1952, la difesa degli imputati, in sede di appello, sollevò eccezione

di illegittimità costituzionale dell'intera legge 1952 perché in

contrasto con la XII delle disposizioni transitorie e finali e con gli

articoli 138 e 21 della Costituzione. La Corte di appello di Roma,

ritenuta non manifestamente infondata la predetta eccezione,

limitatamente al contrasto tra l'art. 4 della legge 1952 e l'art. 21

della Costituzione, con ordinanza 28 gennaio 1956, dispose la

trasmissione degli atti a questa Corte. Tale ordinanza venne notificata

al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti

delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel procedimento penale a carico di Ragazzini Francesco, imputato

del delitto di cui all'art. 4 della legge n. 645 del 1952, la difesa

dell'imputato in sede di appello sollevò l'eccezione, già respinta

dal Tribunale di Terni, sulla illegittimità costituzionale del citato

art. 4 perché in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. La Corte

di appello di Perugia, con ordinanza 8 giugno 1956, ritenuta non

manifestamente infondata la suddetta eccezione in quanto potrebbe

opinarsi che le disposizioni contenute nell'art. 4 eccedano i limiti

della norma XII e siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione,

dispose la trasmissione degli atti a questa Corte. Tale ordinanza venne

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai

Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Gli imputati nei suddetti tre procedimenti non si sono costituiti

nel presente giudizio; il Presidente del Consiglio è intervenuto a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi della legge 11

marzo 1953, n. 87, e delle norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte costituzionale.

Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 13 febbraio

1956 e concernente il procedimento a carico del Morino, l'Avvocatura

dello Stato, in ordine all'eccepita incostituzionalità dell'art. 4

della legge n. 645 del 1952 in riferimento all'art. 21 primo comma

della Costituzione, osserva che tale articolo contiene una

dichiarazione di principi i quali per la loro applicazione vanno posti

in relazione con altri principi fondamentali, che nel nostro

ordinamento condizionano le manifestazioni del pensiero; queste non

sono né possono essere senza limiti. Nessun contrasto nella

configurazione del reato di apologia del fascismo, che altro non è che

una categoria di apologia di delitto; l'art. 4 della legge 1952 è

logica conseguenza della disposizione XII. Come è proibita e punita

l'esaltazione che abbia già dato risultati concreti di

riorganizzazione del partito fascista, deve essere proibita e punita

l'esaltazione pubblica individuale, perché può concorrere a preparare

ambiente favorevole al risorgere del partito fascista.

In ordine poi all'art. 1 della legge 1952, che sarebbe in contrasto

con l'art. 138 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che

tale impugnativa è inammissibile, essendo stato il Morino imputato del

reato di cui all'art. 4 e non del reato di cui all'art. 1 della legge

n. 645 del 1952.

Nel merito rileva che l'impugnativa si appalesa priva di

fondamento, poiché l'art. 1 altro non è che attuazione della norma

XII e non revisione della Costituzione per cui debbono osservarsi le

forme prescritte dall'art. 138 della Costituzione medesima.

Concludendo, l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte voglia

dichiarare infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in

ordine all'art. 4 della legge n. 645 del 1952; dichiarare inammissibile

l'impugnativa in ordine all'art. 1 o, quanto meno, dichiarare infondata

l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in merito

all'articolo stesso.

Con memoria depositata il 17 aprile 1956 l'Avvocatura dello Stato

svolge le deduzioni contenute nell'atto di intervento e conferma le

relative richieste.

Negli atti di intervento concernenti il giudizio a carico del

Belfiori e del Fois e in quello a carico del Ragazzini, depositati

rispettivamente il 1 marzo 1956 e il 6 luglio 1956, l'Avvocatura dello

Stato enuncia deduzioni e richieste analoghe a quelle sopra riassunte,

limitatamente all'art. 4 della legge 1952. In ordine al giudizio

Belfiori e Fois, l'Avvocatura ha anche prodotto una memoria depositata

il 17 aprile 1956.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse.

Il sostituto avvocato generale dello Stato si è, in udienza,

rimesso alle deduzioni e conclusioni enunciate nelle proprie memorie. Considerato in diritto :

La Corte ravvisa l'opportunità che la decisione delle tre cause,

congiuntamente discusse all'udienza, abbia luogo con unica sentenza,

trattandosi in sostanza della stessa questione di legittimità

costituzionale.

Nelle ordinanze, che hanno dato luogo ai giudizi, si fa riferimento

o all'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "Norme di

attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)

della Costituzione" o all'art. 4 in connessione con l'art. 1 della

detta legge o al solo art. 4 della legge medesima.

In rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, non si ravvisa alcuna

violazione delle disposizioni contenute nell'art. 138 della

Costituzione, perché il procedimento da tale articolo prescritto deve

essere osservato allorché si tratti di revisione della Carta

costituzionale o di altre leggi costituzionali: ipotesi che qui non

ricorre.

Non può esser preso in considerazione l'art. 1 della legge 1952,

perché, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura generale dello

Stato, in nessuno dei tre procedimenti penali, nel corso dei quali sono

state emesse le ordinanze, era in contestazione il reato di cui

all'art. 1.

Resta, quindi, da considerare e risolvere la sollevata questione -

comune ai tre giudizi - di legittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 4 della legge 1952, in riferimento a quelle

contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art.

21 primo comma della Costituzione.

L'art. 4 va esaminato in rapporto al primo comma della XII delle

disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che statuisce:

"È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto

partito fascista".

Come risulta dal contesto stesso della legge 1952 (le cui norme, ai

sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, cesseranno di avere vigore appena

saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del

Codice penale), l'apologia del fascismo, per assumere carattere di

reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una

esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito

fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e

per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla

XII disposizione.

Trattasi non di una istigazione diretta, perché questa è

configurata nell'art. 2 della legge 1952, bensì di una istigazione

indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a

tal fine idoneo ed efficiente.

La riprova che l'apologia, in realtà, consista in una istigazione

indiretta si desume dall'art. 414 del Codice penale (che non trovasi

modificato nel progetto preliminare per la riforma del detto codice,

redatto dall'ultima Commissione ministeriale), articolo il quale -

sotto l'intestazione "Istigazione a delinquere" - nell'ultimo comma

prevede precisamente l'apologia di uno o più delitti. Appunto per ciò

la dottrina ha ritenuto che il reato di apologia costituisca una forma

di istigazione indiretta.

Consegue che non può istituirsi il raffronto, che è stato

dedotto, tra l'art. 4 della legge n. 645 del 1952 e l'art. 21 primo

comma della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti,

indicati in epigrafe:

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute

nell'art. 138 della Costituzione;

dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della

legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella

XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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