Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1984

Altra decisione · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio

1952, n. 1713 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -

Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di

De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo

(Foggia), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Tribunale

di Bari nel procedimento civile vertente tra Amministrazione Ospedali

Riuniti di Napoli e E.R.S.A.P. ed altri, iscritta al n. 344 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 303 del 1982;

visti gli atti di costituzione dell'E.R.S.A.P. e dell'Immobiliare

Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a.;

udito nella pubblica udienza del 28 febbraio 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli:

uditi gli avv.ti Alfonso Siciliani per la Immobiliare Casa Sollievo

della Sofferenza S.p.a. e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per

l'E.R.S.A.P..

Ritenuto che

1.1. - Con atto, notificato il 12 settembre 1953,

l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Napoli convenne avanti il

Tribunale di Bari la Sezione speciale della riforma fondiaria di Puglia

e Lucania, il Min. Agr. e Foreste e Teresa Del Grazia per sentir

dichiarare l'incostituzionalità del D.P.R. 25 luglio 1952 n. 1713

(G.U. 1 dicembre 1952 suppl.) con cui erano stati trasferiti in

proprietà della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente

per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania i terreni siti nel territorio di S. Giovanni Rotondo

(prov. di Foggia) in località "Posta della Via" per la complessiva

estensione di h. 101.95.02, intestati a De Giacomo Mario di cui

l'attrice assumeva di essere erede per la nuda proprietà immobiliare

mentre l'usufrutto competeva alla Del Grazia, ed ottenere la

restituzione dei terreni, sul duplice riflesso che l'esproprio non

poteva essere operato in danno di istituzione pubblica di beneficenza,

quale gli Ospedali Riuniti, e che non si era tenuto conto del fatto che

216 ettari della stessa tenuta erano stati permanentemente occupati

dall'Autorità militare aeronautica per la costruzione dell'aeroporto

di Amendola fin dal 19 settembre 1947. Si costituì la Sezione speciale

per la riforma fondiaria replicando in ordine al primo motivo di

illegittimità denunciato dall'Amministrazione attrice che la data del

D.P.R. 1713/1952 era anteriore alla data dell'apertura della

successione del De Giacomo (1 dicembre 1952) e in ordine al motivo

d'illegittimità costituzionale del D.P.R. 1713/1952 che l'occupazione

d'urgenza dei 216 ettari non era idonea a trasferire la proprietà

all'Autorità militare e, pertanto, non incideva sulla quota di reddito

da espropriare e concluse per il rigetto delle domande. Il Min. Agr. e

Foreste si costituì eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito

Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva e spiegarono

intervento con separali atti a) la Casa Sollievo della Sofferenza, che

si protestava erede del De Giacomo, e, ponendo in rilievo che

l'Amministrazione militare aeronautica aveva radicalmente trasformato i

terreni con opere a carattere permanente, instò per la rimessione alla

Corte Costituzionale della questione d'illegittimità del D.P.R., e b)

Padre Pio da Pietralcina (al secolo Francesco Forgione) per l'ipotesi

in cui il Tribunale di Roma, investito del giudizio di petizione di

eredità del De Giacomo, promosso dall'Amministrazione degli Ospedali

Riuniti, lo riconoscesse erede. Nell'atto 12 luglio 1978 di

riassunzione del processo di cui il Tribunale di Bari aveva disposto la

sospensione in attesa della definizione del giudizio di Petizione di

eredità, al quale la Corte di appello di Ronfa, con sentenza 29

settembre 1977 16 gennaio 1978, ebbe a porre fine dichiarando spettare

alla Del Grazia 1 indennità di espropriazione dei 216 ettari mentre la

qualità di erede del patrimonio immobiliare del De Giacomo venne

riconosciuta alla Casa Sollievo della Sofferenza, la S.p.a. Immobiliare

Casa Sollievo della Sofferenza, subentrata alla Casa Sollievo della

Sofferenza, chiese dichiararsi non manifestamente infondata la

questione di illegittimità costituzionale del decreto del Capo dello

Stato n. 1713 in data 25 luglio 1952, proposta dagli Ospedali Riuniti

di Napoli con l'atto introduttivo del giudizio, e rimettere gli atti di

causa alla Corte Costituzionale, e nel merito 1) condannare la

convenuta Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania

- in accoglimento della domanda di revindica proposta dalla Casa

Sollievo della Sofferenza con l'intervento nel giudizio promosso dagli

Ospedali Riuniti di Napoli - alla restituzione alla concludente

immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. dei 101 ettari della

tenuta Posta della Via in Agro di San Giovanni Rotondo illegittimamente

espropriati da detta Sezione unitamente ai frutti percetti e

percependi, 2) condannare la Sezione speciale per la riforma fondiaria,

se del caso in solido con Ministero dell'Agricoltura, al risarcimento

dei danni da liquidarsi nel corso del giudizio o in separata sede, 3)

condannare la Sezione Riforma - se del caso in solido col Ministero

dell'Agricoltura - alle spese ed onorari del giudizio, 4) munire la

emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, adottando ogni

altro provvedimento del caso. Mentre il Min. Agricoltura insisté

nell'affermare la propria estraneità alla controversia l'Ente di

sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) chiese dichiararsi

manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità e

rigettare le domande proposte nei confronti di esso Ente. Dal suo

canto, Teresa Del Grazia, che, con atto pubblico 25 novembre 1980 per

notar Marini, aveva ceduto la indennità di esproprio degli h. 216,

costituita da Buoni del Tesoro, alla S.p.a. Immobiliare Casa Sollievo

della Sofferenza, rinunciò agli atti del giudizio e la rinuncia venne

accettata dalle altre parti in causa;

che

1.2. - Con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 (notificata il

successivo 25 marzo e comunicata il 19 aprile 1982; pubblicata nella G.

U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 344 R.O. 1982) l'adito

Tribunale ha sollevato questione d'illegittimità del D.P.R. 25 luglio

1952 n. 1713;

che

2.1. - Avanti la Corte si è costituito per la Immobiliare Casa

Sollievo della Sofferenza S.p.a. l'avv. Alfonso Siciliani giusta

delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 15 settembre

1982, in cui ha riassunto argomentazioni svolte nel giudizio di merito

ed evidenziato i motivi salienti dell'ordinanza di rimessione

concludendo per la declaratoria di incostituzionalità dell'impugnato

D.P.R. 1713/1952; argomentazioni e conclusioni ribadite nella memoria

del 10 febbraio 1984, in cui ha richiamato tra l'altro le sentt. 15

aprile 1976 n. 1345 e 2644/1971 della Corte di Cassazione e la sent.

6/1966 con la quale questa Corte ha enunciato il principio - sussistere

espropriazione tutte le volte che il godimento del bene nel senso della

sua utilizzazione o disposizione venga sottratto in tutto o in parte al

titolare del diritto a nulla rilevando che questi ne rimanga o meno il

proprietario -. Ha spiegato intervento per l'Ente regionale di sviluppo

agricolo della Puglia l'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato il 23 novembre 1982, nel quale ha sostenuto che - essendo

pacifico che alla data del 15 novembre 1949, presa a riferimento dalla

legge 230/1950, erano catastalmente intestati al De Giacomo terreni

agricoli per oltre 300 ettari, con un reddito dominicale complessivo

superiore ai minimi stabiliti dalla legge 841/1950 - non poteva

attribuirsi rilievo alla dedotta situazione di occupazione da parte

dell'Autorità militare, sia perché l'art. 6 della legge 841, nel

riconoscere l'esclusiva rilevanza delle risultanze catastali, fa salvi

i soli casi di contestabilità delle stesse, sia perché (come

affermato dalla Corte di Cassazione: sentt. nn. 1345/1976 e 1213/1977)

i principi giurisprudenziali elaborati in tema di irreversibile

trasformazione di immobili occupati d'urgenza per la realizzazione di

opere pubbliche (riconoscimento, al decreto di occupazione preordinato

all'esproprio, di un effetto lato senso anticipatorio dell'esproprio

stesso) non sono estensibili alle occupazioni di cui all'art. 76 della

legge 2359/1865, non soggette ai termini di inefficacia propri dei

decreti di occupazione di urgenza e, correlativamente, non preclusive -

nella loro istituzionale contingibilità - di una successiva

restituzione (previa rimessa in pristino dei terreni occupati); sulla

base di tali argomentazioni ha concluso per la declaratoria di

infondatezza della proposta questione. Nella memoria del 15 febbraio

1984 l'Avvocatura erariale, preso atto che le Sezioni Unite della Corte

di Cassazione, con sent. 26 febbraio 1983 n. 1484, hanno affermato che

la radicale trasformazione del fondo - ove sia dal giudice di merito

ritenuta univocamente interpretabile nel senso della irreversibile sua

destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica - comporta

l'estinzione, in quel momento, del diritto di proprietà del privato e

la contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente

costruttore, ha escluso che da tale principio possa inferirsi che alla

data del 15 dicembre 1949 l'estensione di 216 ettari utilizzati

nell'allestimento del campo di volo di Amendola fossero da reputare

trasferiti in proprietà dell'Amministrazione militare così da non

poter essere assunta nel calcolo preordinato alla individuazione della

proprietà fondiaria suscettibile di scorporo, vuoi perché

l'Amministrazione della Difesa nel caso in esame si era immessa nel

possesso dei terreni in virtù del decreto d'occupazione 30 agosto 1947

che, siccome emesso ai sensi dell'art. 76 l. 2359/1865, non era

soggetto a termine di efficacia, laddove il principio è stato dalla

Corte di Cassazione enunciato in riferimento ad ipotesi di

trasformazione del bene in pendenza di una situazione di occupazione

illegittima per difetto originario di titolo o per sopravvenuta

inefficacia dello stesso, vuoi perché nel caso in esame l'immobile al

31 agosto 1947 risultava già trasformato con la realizzazione del

campo di volo allestito dalle Forze armate alleate durante la

requisizione effettuata in periodo bellico, vuoi infine perché

l'allestimento di un "campo di volo" (e non di un aeroporto) non

avrebbe - con ogni probabilità da constatarsi con istruzione

consecutiva a rimessione degli atti al Tribunale di cui l'Avvocatura

erariale ha comunque formulato riserva di richiesta - determinato la

radicale trasformazione dell'intera superficie di 216 ettari;

che

2.2. - Alla pubblica udienza del 28 febbraio 1984, nel corso

della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv.

Siciliani nell'interesse della Immobiliare Casa Sollievo della

Sofferenza S.p.a. e l'avv. dello Stato Laporta per l'E.R.S.A.P. hanno

ampiamente illustrato le contrapposte conclusioni.

Considerato che

3.1. - Mentre la l. 12 maggio 1950 n. 230 affidò

alla Opera per la valorizzazione della Sila il compito di procedere

alla riforma agraria nell'ambito dell'Altopiano della Sila e dei

contermini territori ionici (art. 1) ed assoggettò ad espropriazione i

terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali,

computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato

nell'art. 1, appartenevano a qualsiasi titolo, in comunione o pro -

indiviso a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano

più di trecento ettari, ma escluse dal computo i terreni trasferiti a

causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre

1949 fino alla entrata in vigore della legge (art. 2), la l. 21

ottobre 1950 n. 841 autorizzò il Governo della Repubblica ad applicare

la l. 230/1950 a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o

agraria, tra i quali si annoveravano i territori della provincia di

Foggia specificati dall'art. 1 D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67 (G. U. 27

febbraio 1951 n. 48 suppl.), con le deroghe stabilite negli articoli

seguenti, tra cui l'art. 4 che sostituì all'art. 2 della legge c.d.

silana del testo del quale mette conto di riprodurre almeno i commi

primo (" Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà

terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è

soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito

dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943 e al reddito medio

dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della

divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie,

esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della

superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti

produttivi"), 2 ("La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia

esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a

qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata

dalla tabella allegata alla presente legge"), 4 ("I terreni trasferiti

a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della

presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo

del patrimonio di detti discendenti"). Che il superamento della

consistenza dei trecento ettari al 15 novembre 1949 rilevi sol per i

terreni ubicati nell'Altopiano della Sila e nei contermini territori

ionici e non anche per i terreni coinvolti dal D.P.R. 1713/1952 che il

Tribunale di Lari ha sospettato di incostituzionalità, risulta dalle

premesse del D.P.R. 67/1951 nelle quali sono richiamati l'art. 5 l.

230/1950 ("Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge,

e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge

medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori

e di tre deputati elett dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31

dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria: a)

all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione; b) alle

occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; c) ai

trasferimenti dei terreni indicati nell'art. 3 in favore dell'Opera"),

gli artt. 1 e 2 l. 841/1950, e il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67, che ha

applicato la l. 841/1950, fra l'altro, ai territori della provincia di

Foggia, nonché "il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla

Commissione parlamentare, nominata a norma degli artt. 5 della legge 12

maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841".

L'art. 2 l. 841/1950, che ha sostituito, per i territori diversi

dall'Alto - piano della Sila e dai contermini territori jonici, l'art.

4 della legge silana, che aveva fissato il tetto dei trecento ettari,

non l'art. 4 della legge silana è il canone cui si è ispirato il

D.P.R. 1713/1952;

che

3.2. - Se si considera che il Tribunale di Bari, nell'ultimo

considerando, contrassegnato dalla lett. I), ha rescritto che

"l'eccezione d'incostituzionalità del D.P.R. del 1952 per eccesso

rispetto ai limiti della delega di cui alla legge n. 230/1950 (art. 5)

e n. 841 del 1950 (art. 1 e 2) e per violazione degli artt. 76 e 77

della Costituzione, non è dunque, per quanto si è detto,

manifestamente infondata, né può, evidentemente, il giudizio, che ha

per oggetto principale la revindica dei terreni scorporati, definirsi

indipendentemente dalla risoluzione ditale questione di legittimità

costituzionale, e pertanto va disposta la immediata trasmissione degli

atti alla Corte Costituzionale con la conseguente sospensione del

giudizio e quindi della decisione di tutte le questioni di merito e di

rito dibattute", si constata che al giudice a quo sono stati presenti

della legge 841/1950 soltanto gli artt. 1 e 2 e non l'art. 4 che ha

sostituito l'art. 2 della legge silana e che nell'ampia motivazione

sfociata nella riprodotta lett. 1) (v. le lett. a), b), c) punto 4))

campeggia proprio quell'art. 2 della legge silana che è estraneo alla

vicenda. La discrasia che ne risulta è sì profonda e la motivazione

sulla rilevanza sì priva di consistenza che la questione di

costituzionalità non può essere presa allo stato degli atti in esame

da questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, che li

aveva rimessi con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 344/1982) pronunciata

nel procedimento civile tra la Immobiliare Casa Sollievo della

Sofferenza S..p.a. e l'E.R.S.A.P..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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