Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1981

Altra decisione · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 54d.l. 301/1980
  • art. 55d.l. 301/1980
  • art. 85d.l. 503/1980
  • art. 86d.l. 503/1980

usata come parametro

  • art. 7d.P.R. 250/1949
  • art. 8d.P.R. 250/1949
  • art. 13d.P.R. 250/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54

e 55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 ("Misure dirette a frenare

l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e

ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno") e degli

artt. 85 e 86 del d.l. 30 agosto 1980, n. 503 ("Disposizioni in

materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a

sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare

l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno"), promossi con ricorsi

della Regione Autonoma della Sardegna notificati il 5 agosto e il 30

settembre 1980 rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e

il 9 ottobre 1980 ed iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi

1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

ritenuto che con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato

il successivo 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3

settembre 1980, e iscritto al n. 15 registro ricorsi 1980, la Regione

autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con

delibera 17 luglio 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta

procura speciale 18 luglio 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv.

Giuseppe Guarino, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54 e 55 decreto legge 9 luglio 1980, n.

301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio 1980), recante "misure

dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del

sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del

Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45

del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale

7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della

Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi

riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981; che nell'atto, depositato il

23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato

notizia della mancata conversione in legge del decreto legge impugnato

ed ha in subordine concluso per la reiezione del ricorso della

Regione; che alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione

e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri hanno illustrato le già prese conclusioni;

ritenuto ancora che con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e

depositato il successivo 9 ottobre, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritto al n. 20 registro

ricorsi 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del

Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980 della Giunta e

rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15 settembre 1980 per

notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, - premesso che il

decreto legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55 avevano formato oggetto

del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata conversione - ha

chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 85 e

86 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il 1

settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure

dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del

sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del

Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45

d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7

luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della

Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi

riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981; che nell'atto

8 ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del

Consiglio dei ministri, dopo avere avvertito che anche il decreto

legge 503/1980 è decaduto per mancata conversione, ha argomentato e

concluso per l'infondatezza del ricorso della Regione; che alla

pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli ha

svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avvocato dello

Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno

insistito nelle già prese conclusioni;

considerato che per l'art. 54 decreto legge 301/1980 "Dall'entrata

in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto

altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a Statuto

ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con

la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate

prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo

per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. Gli

eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno

ricostituiti presso la tesoreria statale. Le regioni sono tenute a

produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del

tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta

regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità

bancarie di cui al secondo comma", e per l'art. 55 dello stesso

decreto legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso la

tesoreria centrale sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al

successivo comma. I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in

essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata

in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti

infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa

depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal

tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il

presente articolo"; che gli artt. 85 e 86 decreto legge 503/1980

riproducono, rispettivamente, gli or riportati testi degli artt. 54 e

55 decreto legge 301/1980;

che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687 (Gazzetta

Ufficiale 30 ottobre 1980, n. 299), entrata in vigore il 31 ottobre

1980, "gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980,

in applicazione delle disposizioni del decreto 30 agosto 1980, n. 503,

del decreto - legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle

contenute negli articoli 8 e 1O, e del decreto - legge 9 luglio 1980,

n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di

esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i

rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni"; che -

riservato ogni provvedimento intorno alle conseguenze sui due ricorsi

della mancata conversione in legge dei decreti impugnati, occorre

verificare se a) nel periodo: 9 luglio - 31 agosto 1980 siano stati

compiuti atti previsti nell'art. 54 decreto legge 301/1980, e b) nel

periodo 1 - 30 settembre 1980 siano stati compiuti atti previsti

nell'art. 85 decreto legge 503/1980; che, pertanto, si appalesa

necessario richiedere, ai sensi dell'art. 26 regio decreto 17 agosto

1907, n. 642, richiamato nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 12 delle norme integrative 16 marzo 1956, atti e documenti

necessari al fine di sciogliere i prospettati quesiti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 15 e 20 registro ricorsi 1980 e

riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei

medesimi,

I) ordina al Ministro del Tesoro di depositare in copia autentica,

entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale,

i documenti attestanti i versamenti riflettenti le assegnazioni, i

contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alla

Regione autonoma della Sardegna in conto corrente non vincolato con

la tesoreria centrale dello Stato e le richieste di prelevamenti dal

conto formulate dalla Regione autonoma della Sardegna, e le

dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da

cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di

richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio

30 settembre 1980;

II) ordina alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in

copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte

costituzionale, i documenti attestanti le richieste di prelevamenti

dal conto corrente non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato

formulate dalla Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal

Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle

disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti, il

tutto limitatamente al periodo 9 luglio - 30 settembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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