Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 marzo

1954, n. 90 (modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle

ricorrenze festive), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1980

dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Belotti Ferdinando ed altro e S.p.a. Ideal Clima, iscritta al n. 220

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 138 dell'anno 1 980.

Visto l'atto di costituzione della Soc. Ideal Clima nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza in data 19

febbraio 1980 ha sollevato, in riferimento all'art. 72 Cost., questione

di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90,

recante "modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle

ricorrenze festive", nella parte in cui "il disegno di legge approvato

è difforme dal progetto di legge stessa";

che, in particolare, secondo il giudice a quo, dai lavori

preparatori della 10ª Commissione del Senato in sede deliberante

risulterebbe che alla locuzione "compreso ogni elemento accessorio" (la

quale segue, in ognuno dei tre comma dell'art. 1 della legge n. 90 del

1954, le parole "la normale retribuzione di fatto giornaliera") faceva,

nella originaria proposta di legge, riscontro quella diversa "compreso

ogni elemento accessorio di questa";

considerato che non può riconoscersi alcun fondamento alla

doglianza che le Camere abbiano approvato una legge in un testo diverso

da quello proposto;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni alla

legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), sollevata, in

riferimento all'art. 72 della Costituzione, dal pretore di Brescia con

ordinanza in data 19 febbraio 1980 (r.o. n. 220/1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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