Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1963

Altra decisione · depositata il 18/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21d.P.R. 818/1957

citata

  • art. 4d.P.R. 818/1957
  • art. 23d.P.R. 818/1957
  • art. 26d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nella

seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n.

818, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Tribunale di

Roma nel procedimento civile vertente tra Salsiccia Pasquale e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 153 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salsiccia Pasquale;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento civile vertente fra Salsiccia Pasquale e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Roma,

con ordinanza del 30 giugno 1962, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte

del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, in

relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Dall'ordinanza si rileva che il Salsiccia, il quale usufruisce di

pensione per la vecchiaia ed ha già ottenuto un primo supplemento di

pensione per i contributi versati dal 1952 al 1955, chiede un secondo

supplemento per i contributi versati successivamente al 1956.

Avendo l'I.N.P.S. eccepito che il nuovo supplemento non è dovuto

per il disposto del penultimo capoverso dell'art. 21 del D.P.R.26

aprile 1957, n. 818, il quale esclude che i contributi versati dopo la

liquidazione del primo supplemento diano diritto ad ulteriore

maggiorazione della pensione, il Salsiccia ha dedotto l'illegittimità

costituzionale di detta norma.

Con l'ordinanza suindicata il Tribunale ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione in quanto con la impugnata norma

sarebbero stati violati i limiti della delega legislativa concessa

dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e, considerata la

rilevanza della questione ai fini del giudizio in corso, ha ordinato la

sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1962.

Nel presente giudizio, si è costituito soltanto il Salsiccia

rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini. Nelle deduzioni

depositate in cancelleria, il Salsiccia adduce che, nell'assicurazione

per l'invalidità e la vecchiaia, è costante la corrispettività fra

premio pagato e prestazione corrisposta, e conseguentemente, al

principio della utilizzazione di tutti i contributi versati, non poteva

derogare il legislatore delegato ad emanare soltanto norme di

attuazione o di coordinamento.

Considerato in diritto:

In pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è

sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, la quale stabilisce che

"i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo

supplemento, trascorsi due anni da questo, danno diritto alla

liquidazione di ulteriori supplementi" (art. 4); che "con effetto dal 1

luglio 1962" è abrogato l'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818

(art. 23); e che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni

liquidate e da liquidare" (art. 26).

Occorre conseguentemente che il giudice del merito esamini se dette

disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se quindi

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale prospettata con la ordinanza del 30 giugno 1962.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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