Corte costituzionale

Ordinanza n. 952/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b),

r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la

professione di ingegnere e di architetto), promosso con ordinanza

emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul

ricorso proposto da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza

in data 30 maggio 1984 ha sollevato, in riferimento all'art. 10

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett.

b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento

per le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui

non consente l'iscrizione all'albo degli architetti dei cittadini

stranieri per i quali non sia garantito nel Paese di appartenenza

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche assicurate dalla

Costituzione italiana;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata

insistendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo

l'inammissibilità della questione;

Considerato che il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla

sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando

complesso normativo: "Regolamento per l'attuazione della legge 24

giugno 1923, n. 1395", nonché dalla procedura seguita per la sua

adozione (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non è da

ritenersi atto avente forza di legge e non è, dunque, suscettibile,

ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte

della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319 del 1986 e, da

ultimo, in termini, 488 del 1987);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre

1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di

ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento all'art. 10

Cost., dal Consiglio Nazionale degli Architetti con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:952 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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