Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1988 dal Pretore

di Avola nel procedimento penale a carico di Santamaria Angelo,

iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo

1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione

penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai

sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando la pratica

impossibilità od il differimento a tempo indeterminato

dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il P.M.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è già

stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e

manifestamente infondata con ordinanze n. 704 e 1098 del 1988;

che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in

riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Avola con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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