Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

29 novembre 1968 dalla Corte di assise di appello di Napoli nel

procedimento penale a carico di Palatano Giovanni, iscritta al n. 15

del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

Ritenuto che l'ordinanza è stata ritualmente notificata alla parte

privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai

Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di

procedura penale relativo alla valutazione del pubblico ministero sulla

evidenza della prova, in relazione all'art. 25 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 21-28 novembre 1968,

n. 117, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

389, terzo comma, del Codice di procedura penale, nei limiti in cui

esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione

compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante, la questione

sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata

perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia a norma

dell'art. 136 della Costituzione e non può quindi trovare applicazione

dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa

della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 39 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del Codice di procedura

penale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la

restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari