Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2002

Altra decisione · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

20 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di

Pietro, promosso dal Tribunale di Roma con ricorso depositato il

4 maggio 2001 ed iscritto al n. 189 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con ricorso del 2 maggio 2001, depositato nella

cancelleria della Corte il 4 maggio 2001, il Tribunale di Roma,

investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione

aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Tiziana Parenti, ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione

adottata dalla Assemblea il 20 febbraio 2001 (documento IV-quater

n. 169), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale concernono opinioni rese dal deputato

Parenti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto

tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che

hanno dato luogo alla formulazione della imputazione ed alla vicenda

processuale, ritiene che - alla luce della giurisprudenza di questa

Corte - la deliberazione di insindacabilità posta a fondamento

dell'atto di conflitto menomerebbe la sfera delle attribuzioni

dell'autorità giudiziaria, in quanto relativa ad atti privi di

connessione con la funzione parlamentare.

Considerato che occorre, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio fra

le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è

legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare

definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la

volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di

attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima,

che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come

rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per

esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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