Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1982

Altra decisione · depositata il 12/05/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri contro la Regione Piemonte, notificato il 20 dicembre 1980,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 gennaio

1981, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della convenzione stipulata dalla Regione

con il Mediocredito piemontese per la concessione di finanziamenti

agevolati al settore commerciale;

visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il ricorrente.

Ritenuto che, con atto notificato il 20 dicembre 1980, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto

di attribuzione, in relazione alla convenzione stipulata dalla Regione

Piemonte con il Mediocredito piemontese, per la concessione di

finanziamenti agevolati al settore commerciale, deducendo che sarebbe

stata invasa "la competenza statale in materia di determinazione del

tasso massimo di interesse da corrispondere agli istituti di credito

per le operazioni relative ai crediti speciali"; ed ha inoltre eccepito

l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 della legge

regionale piemontese 4 giugno 1975, n. 47, in riferimento all'art. 117

Cost., ove non si ritenga l'abrogazione di tali disposti, per effetto

delle successive norme statali di cui agli artt. 3 della legge n. 517

del 1975 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977; che si è costituita nel

giudizio la Regione Piemonte, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità del conflitto, in quanto promosso in relazione ad un

contratto, e chiedendo comunque - sulla base del citato art. 109 del

d.P.R. n. 616 del 1977 - il rigetto del ricorso in questione;

ritenuto, per altro, che in data 12 agosto 1981 il ricorrente ha

dichiarato di voler rinunciare al ricorso medesimo, dal momento che la

Giunta regionale piemontese, con deliberazione del 6 giugno 1980, aveva

eliminato "ogni discrepanza tra il tasso fissato nell'atto di

convenzione e quello regolamentato dal Ministero del tesoro"; e che la

rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della

Regione interessata.

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo

in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per

i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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