Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1965

Altra decisione · depositata il 22/12/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 23 marzo 1965 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile

vertente tra Malara Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Genova

fra Malara Umberto, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per

il servizio prestato, quale impiegato statale alle dipendenze del

Ministero delle finanze, e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di

invalidità e vecchiaia sulla base dei contributi già versati, e

previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo

trascorso sotto le armi durante la guerra 1915-18, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che non consente il riconoscimento

dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri

trattamenti pensionistici), in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione perché detta disposizione avrebbe ecceduto dai limiti

della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata potesse

essere considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di

coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di

assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la sollevata questione ed ha disposto con ordinanza del 23

marzo 1965 la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si

sono costituite né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Considerato che la materia disciplinata dalla norma impugnata (art.

10, ultimo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) è stata

successivamente regolata con la disposizione contenuta nell'art. 10

della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e che il Tribunale ha omesso di

accertare se la controversia potesse essere decisa in base alla nuova

norma;

che pertanto si rende necessario disporre la trasmissione degli

atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta

questione di legittimità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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