Corte costituzionale

Ordinanza n. 918/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamentazione della

pesca del corallo"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 luglio

1987 dal Pretore di La Maddalena nei procedimenti civili vertenti tra

Ascione Giovanni e Matteucci Ranieri e l'Assessorato della difesa

dell'Ambiente della Regione Sardegna, iscritte ai nn. 699 e 700 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ad

ordinanze- ingiunzioni, attinenti ad illeciti commessi in violazione

della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di La

Maddalena, con due identiche ordinanze emesse in data 16 luglio 1987

(r.o. nn. 699 e 799/87) ha impugnato l'art. 4 della legge reg.

Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale

dell'ambiente la potestà di disciplinare, con proprio decreto

annuale, la pesca del corallo;

che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con

l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa

regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;

che non si sono costituituite le parti;

Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per la loro

identità oggettiva;

che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso

parametro costituzionale, è stata dichiarata non fondata da questa

Corte, con sentenza n. 569 del 1988;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomentazioni

diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né

comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa

Corte a mutare il proprio indirizzo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n.

59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto sardo, dal

Pretore di La Maddalena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:918 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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