Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/2000

Altra decisione · depositata il 31/03/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2

febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone,

promosso dal tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte

il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 137 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il tribunale di Monza procede nei confronti del

deputato Giuseppe Scozzari per avere, nel corso di una intervista

rilasciata al settimanale "Il Borghese", offeso la reputazione del

dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di

pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del tribunale

di Brescia, era stato "l'ispiratore e l'esecutore di una montatura

giudiziaria" che aveva costretto il dott. Antonio Di Pietro alle

dimissioni dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la

Procura di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo

di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;

che la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione adottata

in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali

è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale di Monza, contestando l'uso non corretto del

potere esercitato dalla Camera dei deputati in ordine alla

sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre

1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, ad avviso dello stesso giudice, le dichiarazioni del

parlamentare, essendo state rilasciate a margine di un convegno

organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico

trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di

una "personale attività di propaganda svolta in attuazione del

mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti", sarebbero

prive - come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta

di insindacabilità - del necessario collegamento specifico con atti

e documenti parlamentari;

che, conseguentemente, le dichiarazioni del deputato

Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l'esercizio della

sua attività di parlamentare, dovrebbero restare soggette al

sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la

prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da

strumento di tutela della autonomia delle Camere in privilegio

personale;

che, pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di

insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in

ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della

esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", in riferimento ai requisiti soggettivi e

oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di

ammissibilità;

che il tribunale di Monza è legittimato a sollevare il

conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio,

costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli

organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a

essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze

n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad

essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa

rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze n. 16 del

2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto

illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,

spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità,

a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni

espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni

(ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37

del 1998);

che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le

norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato

in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Monza, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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