Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1965

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1965 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso dal Consorzio dell'area di sviluppo

industriale della Sicilia orientale - zona nord, con ricorso depositato

nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1965 ed iscritto al n. 23 del

Registro ricorsi 1965, per l'annullamento della deliberazione della

Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, con la quale era stata

dichiarata, nei confronti dell'on. Vito Scalia, la incompatibilità

della carica di membro del Comitato direttivo del Consorzio Area di

sviluppo industriale Sicilia orientale - zona nord con il mandato

parlamentare, ai sensi della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che nel ricorso suddetto il Consorzio ha esposto che in

data 27 aprile 1964 l'on. Vito Scalia era stato nominato membro del

Comitato direttivo del Consorzio stesso; senonché con lettera

raccomandata in data 8 giugno 1964 il Presidente della Camera dei

deputati, in seguito alla comunicazione della nomina ricevuta dallo

stesso on. Scalia, ed alla conseguente deliberazione della Giunta delle

elezioni, la quale aveva dichiarato la incompatibilità fra le due

cariche, lo aveva invitato ad optare fra l'uno e l'altro ufficio.

Lo Scalia, a sua volta, aveva trasmesso la notizia al Presidente

del Consorzio e presentato le proprie dimissioni da componente del

Comitato direttivo; ma il Consiglio generale del Consorzio aveva

deliberato di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni contro la

decisione della Giunta delle elezioni, dichiarando che "la

dichiarazione di incompatibilità pronunciata nei confronti dell'on.

Scalia interferisce nell'interna organizzazione dell'ente e priva il

suo organo direttivo di uno dei suoi componenti".

A norma dell'art. 37, comma terzo e quarto, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e dell'art. 26 delle Norme per i giudizi, il Presidente

convocava la Corte in camera di consiglio, per la decisione sulla

sussistenza della materia di un "conflitto tra i poteri dello Stato

"insorto" tra organi competenti a dichiarare definitivamente la

volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera

di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"

e conseguentemente sulla ammissibilità del ricorso (art. 37, primo

comma, legge 1953, n. 87);

Considerato che la controversia sottoposta alla Corte con il

ricorso suddetto non può in alcun modo ritenersi compresa fra quelle

contemplate dalle norme sopra ricordate, né per quel che concerne i

soggetti, né per l'oggetto, né per la motivazione della domanda;

Atteso che non sembra assolutamente consentito considerare il

Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale -

zona nord come un organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà di uno dei poteri dello Stato, tenuto conto anche del fatto

che esso stesso si qualifica - nel testo del ricorso - come "ente

autarchico";

che quello stesso carattere che il Consorzio si attribuisce,

assimilando la propria natura a quella dei Comuni e delle Provincie, o

dei Consorzi fra tali enti, e pertanto espressione della c.d.

"amministrazione indiretta" dello Stato, non consente di includerlo fra

gli "organi dello Stato", legittimati ad agire "per la delimitazione

della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme

costituzionali" (art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953);

che la Costituzione della Repubblica dispone espressamente che

"Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e

delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"

(art. 66);

che, pertanto, la questione proposta all'esame della Corte

costituzionale non configura un conflitto tra i poteri dello Stato nel

senso previsto dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 e 38

della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni

promosso dal Consorzio Area di sviluppo della Sicilia orientale - zona

nord contro la Camera dei deputati, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 2 agosto 1965 e contrassegnato con il n. 23 del

Registro ricorsi 1965, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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