Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1967

Altra decisione · depositata il 03/07/1967 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967,

recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana notificato il 17 marzo 1967, depositato in cancelleria il 25

successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice

relatore Antonio Manca.

Ritenuto che, con ricorso 17 marzo 1967, notificato in pari data e

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 marzo

successivo, iscritto al n. 9 del Registro ricorsi del 1967, il

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo

1967, recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville in

Sicilia";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge predetta, per violazione

dei limiti statutari della potestà legislativa regionale, dai quali

esulerebbero sia la materia del diritto privato, sia la disciplina

delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella Regione, stabilita

con decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 2 marzo

1948, n. 142;

che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del

suo Presidente, difeso dall'avv. Prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 13

aprile 1967;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 27 aprile successivo, il Commissario dello Stato

rinunziava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente

della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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