Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/2002

Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge

6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro nelle aree protette), promosso

con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna sui ricorsi riuniti proposti dal comune di

Baunei e altri contro il Ministero dell'ambiente e altri, iscritta al

n. 482 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione del comune di Baunei e altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Gianluigi Falchi per il comune di Baunei e altri

e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2000, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991,

n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in relazione agli artt. 5

e 128 della Costituzione;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio sui

ricorsi - proposti dai comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa

Grande Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell'ambiente, la

Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comitato istituzionale di

coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu e

nei confronti dei comuni i cui territori sono parzialmente inclusi

nella perimetrazione del Parco, del comune di Talana e delle

comunità montane del Nuorese, della Barbagia Mandrolisai,

dell'Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo - per l'annullamento

del d.P.R. 30 marzo 1998 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del

golfo di Orosei e del Gennargentu), delle intese di programma tra il

Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna stipulate il

29 dicembre 1995 e il 19 febbraio 1998 e delle determinazioni assunte

dal Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di

Orosei e del Gennargentu;

che - premette il giudice a quo - il citato d.P.R. del

30 marzo 1998 ha istituito l'Ente parco nazionale del golfo di Orosei

e del Gennargentu in attuazione dell'art. 34 della legge n. 394 del

1991, disponendo l'applicazione, a decorrere dal centottantesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione, di misure di

salvaguardia, indicate nell'allegato A del medesimo decreto;

che il rimettente, dopo aver illustrato i contenuti delle

intese tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna che, ai

sensi dell'art. 34, comma 2, della legge quadro, hanno preceduto

l'istituzione del parco, espone i motivi del ricorso dei comuni, che

lamentano il mancato coinvolgimento degli enti locali nel

procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del

parco stesso;

che il rimettente ritiene pregiudiziale, ai fini della

decisione del giudizio a quo, la soluzione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 394 del 1991

nella parte in cui, ai fini dell'istituzione del Parco nazionale del

golfo di Orosei e del Gennargentu, prevede la stipula di intese tra

lo Stato e la Regione, limitando il coinvolgimento dei comuni

interessati all'espressione di un parere non vincolante, relativo

soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla delimitazione

territoriale del Parco, in quanto la sfera di autonomia assegnata ai

comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione sarebbe - ad avviso del

Tribunale amministrativo regionale - violata dalla disposizione

impugnata "nella parte in cui non impone specifiche modalità

procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine

alla delimitazione del parco [...] al fine di garantirne una piena e

completa audizione, finalizzata ad una espressione di adesione,

durante la fase endoprocedimentale dell'istituzione del parco e prima

della sua concreta individuazione";

che nel giudizio così promosso si sono costituiti i comuni

di Baunei, Orgosolo e Seulo, depositando un'ampia memoria nella quale

si ripercorrono le vicende relative all'istituzione del Parco

nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si rilevano le

numerose divergenze tra quanto stabilito in una prima intesa del 1992

e i successivi atti del procedimento di istituzione e si propone

un'accurata ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza

costituzionale in materia di tutela delle aree di interesse

naturalistico;

che, secondo la difesa di parte, nel caso di specie il

meccanismo - previsto dall'art. 34 - dell'intesa Stato-Regione non

rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio

di leale cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti

locali a tale procedimento sarebbe imposta, oltre che dal

""pluralismo istituzionale riferibile all'art. 9 della Costituzione",

dal "disegno delle autonomie tracciato dagli artt. 5 e 128 della

Costituzione", dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal

principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe ricavarsi il

riconoscimento per gli enti locali di "un ruolo attivo anche in sede

di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia,

istituzione del Parco [...], precisa configurazione dei confini,

preposizione dell'autorità pubblica di gestione", salvo il potere di

intervento dello Stato in caso di inerzia;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile sia in

quanto l'ordinanza di rimessione è insufficientemente motivata

riguardo alla rilevanza sia perché essa è formulata in modo

indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili

decisioni di accoglimento di natura additiva;

che l'interveniente - rilevando che i comuni hanno

effettivamente ed a più riprese partecipato al procedimento

istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro sindaci

che con delibere consiliari, dando luogo ad "una lunga e defatigante

serie di incontri e negoziati" nei quali avrebbero fatto valere

"micro-interessi particolari" nell'intento "di trarre qualche

profitto sotto forma di finanziamenti o di attuazione di opere

pubbliche locali" - ritiene la questione comunque infondata perché:

a) nell'ipotesi in cui l'ordinanza solleciti l'obbligo di acquisire

pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti interessati sono stati

già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il loro

orientamento; b) qualora invece il rimettente "intenda la richiesta

di parere come subalterna implorazione di un "consenso ", ciò "in

pratica impedirebbe l'istituzione di ogni parco o - in alternativa -

la renderebbe oltremodo costosa"; c) l'invocazione dell'art. 128

della Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione

"racchiude una palese petizione di principio", posto che tale

disposizione rinvia, per la determinazione delle condizioni

dell'autonomia degli enti locali, alle leggi generali della

Repubblica, e d) l'art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le

esigenze dell'autonomia "non impone di rendere qualsiasi entità

autonoma unico arbitro di quanto può di fatto interessarla, e in

sintesi depositaria di una sorta di primordiale sovranità";

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

depositato una memoria nella quale ribadisce la posizione assunta

nell'atto di intervento, affermando inoltre che l'entrata in vigore

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe

modificato il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli

enti locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve

di interesse nazionale.

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato sostiene

l'inammissibilità della questione sotto vari aspetti, in primo

luogo, in particolare, perché nel prospettare le censure il

rimettente non avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza del

dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio

innanzi a esso pendente;

che inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, la questione

presenterebbe un profilo di inammissibilità in quanto formulata in

modo indeterminato e perplesso, perché il giudice a quo nel

richiedere a questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe

quattro possibili soluzioni, tra loro alternative;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione), che tra l'altro ha disposto, con l'art. 9,

l'abrogazione dell'art. 128 della Costituzione;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da

essere messo in condizione - previa restituzione degli atti da parte

di questa Corte - di effettuare un nuovo esame, sotto ogni profilo,

dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n. 397 e

n. 382 del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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