Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi sull'ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevati con due ricorsi promossi da Pannella

Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto -

promotori del referendum in materia di finanziamento pubblico dei

partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte

costituzionale - nei confronti del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati, a seguito della delibera del 20 dicembre 1996,

della Commissione in sede deliberante del Senato della Repubblica,

con cui è stata definitivamente approvata la proposta di legge

recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione

volontaria ai movimenti o partiti politici" e nei confronti del

Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica e del

Presidente del Senato, della Camera dei deputati e del Presidente

della Camera, a seguito: a) della delibera della Camera dei deputati

del 20 dicembre 1996, di approvazione della legge recante "Norme per

la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o

partiti politici", b) del messaggio di trasmissione, in pari data,

del Presidente della Camera al Presidente del Senato, c) della

delibera del Senato della Repubblica del 20 dicembre 1996, di

approvazione, nello stesso testo, della legge predetta, d) del

messaggio di trasmissione, in data 21 dicembre 1996, del Presidente

del Senato al Presidente della Repubblica, e) dell'atto di

promulgazione della stessa legge da parte del Presidente della

Repubblica, ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, del 3 gennaio

1997, f) della legge recante "Norme per la regolamentazione della

contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" in toto e

in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10; depositati il 21

dicembre 1996 e l'8 gennaio 1997 ed iscritti ai nn. 67 e 68 del

registro ammissibilità dei conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che i soggetti, i quali avevano a suo tempo rappresentato

il comitato promotore del referendum abrogativo in materia di

finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 e

conclusosi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 130 del 5

giugno 1993) del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, hanno sollevato, con

ricorso depositato il 21 dicembre 1996, conflitto di attribuzione nei

confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in

relazione alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1 Commissione

permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente

approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione

della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";

che - secondo i ricorrenti - al comitato promotore spetta il

potere di agire al fine di assicurare il rispetto della volontà

manifestata dalla frazione del Corpo elettorale promotrice della

consultazione, della quale questa Corte ha in più occasioni

affermato l'assimilabilità ad un potere dello Stato;

che, infatti, dalla natura del referendum, quale atto fonte

dell'ordinamento, deriverebbe il principio, secondo cui il potere

legislativo popolare, non solo elimina dall'ordinamento la

disposizione oggetto del referendum, ma anche impedisce al Parlamento

di disciplinare la materia in senso contrario a quanto risultato

dalla consultazione popolare, e che da tale vincolo discenderebbe

appunto la potestà dei promotori di attivare sempre il controllo

della Corte sui provvedimenti legislativi successivi al referendum;

che sotto il profilo oggettivo la delibera impugnata sarebbe già

lesiva della sfera di attribuzioni dei promotori, anche se, in

assenza della firma del Capo dello Stato, non è ancora ultimata la

fase del controllo;

che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta di

reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della

destinazione di una percentuale del gettito fiscale, si porrebbe in

contraddizione con l'esito referendario, così violando l'art. 75

della Costituzione;

che conclusivamente essi hanno chiesto a questa Corte di

dichiarare ammissibile il conflitto e di accogliere il ricorso,

annullando conseguentemente la delibera, previa sospensiva di questa

in via preliminare;

che con successivo ricorso, depositato l'8 gennaio 1997, i

medesimi soggetti hanno sollevato conflitto altresì nei confronti

dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati nonché delle rispettive Assemblee e del Presidente della

Repubblica in relazione, oltre che alla citata delibera ed a quella,

in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche

al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al

Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di

trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica

in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto

testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3

gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della

contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare

riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10;

Considerato che il secondo ricorso viene a ricomprendere nel suo

contenuto anche il primo ed è, pertanto, possibile provvedere con

unica ordinanza;

che la Corte è chiamata a stabilire in camera di consiglio,

senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed

oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati dall'art. 37

della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione "materia del

conflitto";

che dunque va preliminarmente verificato se sussista la

legittimazione dei ricorrenti, quali rappresentanti del comitato

promotore;

che questa Corte ha più volte riconosciuto agli elettori in

numero non inferiore a 500 mila, sottoscrittori della richiesta di

referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la

volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'a'mbito della

procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante

e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare

nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e

poteri al realizzarsi della consultazione popolare (cfr. ordinanze n.

118 e n. 226 del 1995, n. 1 e n. 2 del 1979, n. 17 del 1978, nonché

sentenze n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);

che, tuttavia, la conseguente assimilazione ad un "potere dello

Stato" ai fini di cui agli artt. 134 della Costituzione e 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, non si traduce affatto - come invece

sottende la prospettazione del ricorso - nella costituzione d'un

organo di permanente controllo, come tale in grado d'interferire

direttamente sulla volontà del Parlamento a garanzia di un corretto

rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi

legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione

del procedimento referendario (cfr. ordinanza 27 luglio 1988);

che, con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle

disposizioni oggetto del referendum, ex artt. 36 e 37 della legge n.

352 del 1970, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste

appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente

alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo

ai firmatari della richiesta di referendum, in rappresentanza dei

quali agiscono nella specie i ricorrenti;

che, d'altra parte, la normativa successivamente emanata dal

legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di

legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la

possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza

- da parte del legislatore stesso - dei limiti relativi al dedotto

divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata

dalla volontà popolare;

che il conflitto va dunque dichiarato inammissibile per difetto

di legittimazione dei ricorrenti, restando assorbito ogni altro

profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzione presentato dai signori Giacinto Pannella detto Marco,

Rita Bernardini, Roberto Cicciomessere con atto depositato l'8

gennaio 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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