Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1991

Altra decisione · depositata il 10/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di

espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini

previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e

15 febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile

1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente

tra Fossati Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta

al n. 636 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di

Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a sé pendente, in attesa che

fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimità

costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa il 3 novembre

1980;

che in data 31 agosto 1990 la Corte d'appello di Genova ha

trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e gli atti del

relativo processo;

che quest'ultima ordinanza è stata notificata al Presidente del

Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica;

Considerato che detta ordinanza, avendo per suo esclusivo

contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti

soltanto nell'ambito del giudizio stesso;

che essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, è inidonea a promuovere il giudizio

incidentale di costituzionalità, cosicché si rende necessaria la

restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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