Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti

in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione

Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro

ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4

n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è

stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia

di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58

della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari