Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,

lett. b. legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli) e art. 49, legge Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71,

promossi con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 e 23 ottobre 1981

dal pretore di Trecastagni nei procedimenti penali riuniti a carico di

Finocchiaro Giuseppe ed altro e di Barbagallo Salvatore ed altri,

iscritte ai nn. 139 e 271 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 198 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 (n. 139 reg.

ord. 1983) e il 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. 1983) il pretore

di Trecastagni ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 43 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale,

rispettivamente, dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.

10, e dello stesso art. 17, lett. b, legge n. 10 del 1977 e dell'art.

49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto

comprimerebbero la facoltà di godimento del bene da parte del

proprietario secondo la sua naturale destinazione economica, essendosi

realizzato, con l'introduzione della concessione edilizia in luogo

della licenza meramente autorizzativa, il trasferimento senza

indennizzo dello jus aedificandi dai proprietari ai Comuni, che ne

disporrebbero previo pagamento del contributo previsto dall'art. 3

della legge n. 10 del 1977.

Considerato che nella prima delle due ordinanze l'affermazione che

il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale

appare del tutto apodittico, non essendo suffragato da alcun

riferimento ai fatti di causa;

che la relativa questione, in linea con la costante giurisprudenza

di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da

parte del giudice a quo, va quindi dichiarata manifestamente

inammissibile;

che la questione sollevata con la seconda delle due ordinanze

citate - al di là dell'imperfezione tecnica costituita dall'omessa

denuncia della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 10 del

1977 (che è quella che contempla la necessità della preventiva

"concessione") e del riferimento, per la prima volta operato, all'art.

49 della legge regionale siciliana n. 71 del 1978 (concernente le

sanzioni amministrative applicabili in conseguenza della realizzazione

di opere in assenza o in difformità della concessione) - è

sostanzialmente identica a quella sollevata dal medesimo giudice a quo

con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1980 e già dichiarata non

fondata con sentenza n. 127 del 1983, sicché non essendo in questa

sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in

precedenza esaminati dalla Corte, va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28

gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della

Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza del 17 marzo

1980 (n. 139 del reg. ord. del 1983);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.

10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71,

sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal

pretore di Trecastagni con ordinanza in data 23 ottobre 1981 (n. 271

del reg. ord. del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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