Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti

proposti da Fabris Ettore, iscritta al n. 167 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del

14 maggio 1980.

Visti l'atto di costituzione di Fabris Ettore e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Padova -

con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 4

marzo 1980) - ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

che nel giudizio si è costituito il ricorrente Ettore Fabris, per

sostenere la fondatezza delle predette questioni; che ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece

che la Corte dichiari manifestamente infondate le questioni stesse.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 76

Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile

1977, n. 63, e con l'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144 (cui hanno fatto

seguito, nel medesimo senso, le ordinanze n. 48 del 1978, n. 85 e n.

162 del 1980): la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza,

mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;

che, d'altra parte, anche la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, con particolare riguardo al n. 14 del

secondo comma, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in ordine alla

riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni

tributarie ed alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie

e di attuazione) - sempre sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.,

per pretesa carenza dei principi e criteri direttivi della delega - è

stata dichiarata manifestamente infondata con la predetta ordinanza 11

giugno 1980, n. 85: "non potendosi pretendere che la legge di delega,

preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse

alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a

soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi

giudizi pendenti";

che l'ordinanza in esame non adduce motivi, i quali possano indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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