Corte costituzionale

Ordinanza n. 873/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del

d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei

conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga

Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso

proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo

6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti

per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97,

primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto

della Regione siciliana;

Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale della richiamata norma, nella parte

in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla

giurisdizione della Corte dei conti;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità di

quanto ora identicamente prospettato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e

9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo

6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti

per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3;

5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma,

dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in

epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con

sentenza n. 270 del 1988.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:873 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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