Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23,

penultimo comma della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,

n. 52 (legge forestale regionale), promosso con ordinanza emessa il

23 febbraio 1999 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione

distaccata di Asiago, nel procedimento civile vertente tra Frigo

Valentino e il comune di Roana, iscritta al n. 295 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione di Frigo Valentino nonché l'atto di

intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per Frigo Valentino e l'avvocato

Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso

avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal sindaco del comune di

Roana, con cui veniva applicata una sanzione amministrativa

pecuniaria per la violazione di prescrizioni di massima e di polizia

forestale, il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di

Asiago, con ordinanza 23 febbraio 1999, ha sollevato, d'ufficio,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23,

penultimo comma, della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,

n. 52 (legge forestale regionale), nella parte in cui, non prevedono

che l'approvazione delle suddette prescrizioni da parte del Consiglio

regionale sia seguita dalla promulgazione da parte del Presidente

della Giunta regionale della Regione Veneto per contrasto con

l'art. 121, quarto comma, della Costituzione;

che in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente

sottolinea che l'eventuale accoglimento della questione proposta, con

conseguente riconoscimento della natura regolamentare delle

prescrizioni di massima e di polizia forestale, condurrebbe

all'invalidità ex tunc del provvedimento sanzionatorio;

che, nel merito, il giudice a quo richiama l'art. 10 del

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale prevede che

le prescrizioni di massima e di polizia forestale siano redatte in

forma di regolamento, nonché l'art. 5 della legge regionale n. 52

del 1978, il quale dispone che la Giunta regionale provveda ad

elaborare le più volte ripetute prescrizioni, da sottoporre

all'approvazione del Consiglio regionale; ed infine, l'art. 23,

penultimo comma, della stessa legge regionale, il quale contempla che

il Consiglio regionale approvi le direttive e le norme concernenti la

pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale;

che in tale contesto normativo nulla è disposto in ordine

alla promulgazione; questa avrebbe dovuto - secondo la prospettazione

del giudice a quo - seguire la procedura di promulgazione prevista

dalla norma costituzionale invocata e ribadita dall'art. 43, quarto

comma, della legge 22 maggio 1971, n. 340 (Statuto della Regione

Veneto);

che avanti a questa Corte si è costituita la parte privata

nel giudizio a quo la quale ha eccepito, preliminarmente, la

inammissibilità, concludendo per la infondatezza della questione sul

rilievo che la qualificazione giuridica dell'atto normativo, di cui

il provvedimento sanzionatorio farebbe applicazione, competerebbe

allo stesso giudice a quo; questi sarebbe in possesso degli strumenti

necessari per stabilirne e riconoscerne la natura regolamentare e

negarne, quindi, l'applicazione, con conseguente annullamento

dell'atto impugnato;

che è altresì intervenuta la Regione Veneto, che ha

eccepito, in via preliminare, la inammissibilità della questione,

atteso che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che la sanzione

amministrativa irrogata trovasse la propria fonte direttamente nelle

previsioni di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e nella

legge 9 ottobre 1967, n. 950, a nulla rilevando la eventuale natura

regolamentare delle prescrizioni di massima e di poliziaforestale;

che, nel merito, dopo aver precisato che l'art. 23 della

legge della Regione Veneto n. 52 del 1978 è stato integralmente

sostituito prima dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1994,

n. 34 e, da ultimo, dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1997,

n. 25, sottolinea che il problema di costituzionalità si porrebbe

per il solo art. 5 della legge regionale n. 52 del 1978 e procede ad

una ricostruzione storica della potestà regolamentare sia del potere

esecutivo sia degli enti locali;

che tale potestà regolamentare sarebbe stata - nell'ambito

istituzionale dell'epoca - limitata alla normativa d'attuazione delle

leggi sulla base di un'attribuzione con legge statale; mentre oggi,

alla luce dei principia tratti dall'esperienza costituzionale e in

relazione al trasferimento di competenze in attuazione dell'art. 117

della Costituzione, è intervenuta la legge regionale n. 52 del 1978,

che ha previsto, all'art. 5, che le prescrizioni di massima e di

polizia forestale fossero sottoposte alla semplice "approvazione del

Consiglio regionale", scegliendo, in piena autonomia normativa, che

l'atto in questione avesse natura di atto amministrativo a contenuto

generale non normativo;

che con successiva memoria, la parte privata ha puntualizzato

che, in mancanza di diversa previsione espressa del legislatore

regionale del 1978, le prescrizioni di massima e di polizia forestale

debbano avere natura regolamentare, a nulla rilevando le

argomentazioni regionali con richiami ad atti amministrativi di

approvazione della strumentazione urbanistica, con ciò confondendosi

gli atti normativi con gli atti a contenuto generale;

Considerato che, quanto alla rilevanza della questione di

legittimità costituzionale, il giudice a quo si è limitato ad

affermare che in caso di rigetto dovrebbe concludersi per la piena

operatività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e

che l'atto impugnato sarebbe legittimamente emanato; di contro, in

caso di accoglimento, constatata la inefficacia delle stesse

prescrizioni di massima, si perverrebbe ad una invalidazione

dell'atto sanzionatorio, perché emesso in assenza di alcuna base

normativa;

che il giudice a quo non ha preso in considerazione che era

di sua spettanza il potere di decidere sulla natura delle

prescrizioni di massima e, quindi, sugli effetti, rispetto al caso

concreto, della mancata c.d. "promulgazione" o comunque degli

eventuali vizi procedimentali o del mancato o meno completamento

della procedura con le conseguenze della inefficacia ed

inoperatività delle stesse, qualora fossero state ritenute

rientranti nella previsione statutaria dell'art. 43, quarto comma,

dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340), in

riferimento anche alla previsione dell'art. 121 della Costituzione

(nel testo originario, che affidava al Consiglio regionale

l'esercizio "delle potestà regolamentari attribuite alla Regione",

testo anteriore alla sopravvenuta modifica introdotta dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha eliminato

l'obbligatorietà della approvazione dei regolamenti da parte del

Consiglio regionale o in altri termini ha consentito di fare venire

meno la riserva di esclusiva competenza dei Consigli regionali del

potere di adottare regolamenti);

che lo stesso giudice avrebbe potuto egualmente definire, per

la parte che interessa, il giudizio a quo indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale, anche

nella ipotesi in cui avesse ritenuto le prescrizioni di massima,

nella parte di cui si discute la violazione, prive di contenuto

normativo e non aventi natura regolamentare, nel senso, cioè di

considerarle quali prescrizioni, quasi esclusivamente tecniche,

contenute in atto amministrativo generale, esaminando e risolvendo i

vizi procedimentali eventualmente denunciati;

che, in ogni caso, il fondamento legislativo della sanzione

amministrativa contestata deve rinvenirsi - dopo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 11 del regio decreto-legge 30

dicembre 1923, n. 3267 (sentenza n. 26 del 1966) - nella legge 9

ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di

polizia forestale), i cui importi sono stati elevati dall'art. 11

della legge 1° marzo 1975, n. 47, dall'art. 114, secondo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo compito del giudice

verificare se e quale prescrizione di massima corrispondente alla

violazione addebitata (taglio abusivo di 142 piante di abete rosso)

con irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge

fosse efficace ed operante;

che il giudice rimettente non ha preso in considerazione che

l'art. 23 della legge della Regione Veneto n. 52 del 1978 (una delle

due norme denunciate) era stato integralmente sostituito una prima

volta dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 e poi

dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 (Modifica della legge

regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e

dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, in

materia di vincolo idrogeologico), che ha accentuato la funzione

pianificatoria nella disciplina della utilizzazione dei boschi;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della

questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma,

della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978, n. 52 (Legge

forestale regionale), sollevata, in riferimento all'art. 121, quarto

comma, della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione

distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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