Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso

nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993, dipendente dalla

riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto

il seguente errore materiale: 1) nel dispositivo, dopo la parola

"dichiara", inserire le seguenti:

"inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 (Legge

finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per

gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n.

431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno

1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore

navalmeccanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31

dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la

rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990

nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4,

comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la

realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della

irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato

per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di

rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio

1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre forze di polizia), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1,

del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per

l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle

infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di

polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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