Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni

per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"),

promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di

Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e

I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, I° Serie speciale,

dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con

ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte

in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione

di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra

pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di

previdenza dei giornalisti italiani);

Considerato che la norma è stata già dichiarata illegittima,

sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314

del 3 dicembre 1985;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già

dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del

1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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