Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 38d.P.R. 639/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi

primo, terzo, quarto e quinto del d.P.R.26 ottobre 1972, n.639 (Imposta

comunale sulle pubblicità e diritti pubbliche affissioni) promosso con

ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal Tribunale di La Spezia, nel

procedimento civile vertente tra il Touring Club Italiano e la Soc. r.

l. ICA, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976.

Visti l'atto di costituzione della Soc.r.l. ICA e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, così come nella

stessa epigrafe precisato, in quanto la norma impugnata, prevedendo nel

suo terzo comma che il concessionario subentra al Comune in tutti i

diritti previsti dal decreto, attribuirebbe a privati appaltatori

poteri propri della pubblica amministrazione, con ciò violando i

parametri costituzionali sopra indicati,

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione

sia dichiarata infondata,

che è pure intervenuta la soc.r.l. ICA, nella sua qualità di

convenuta nel giudizio a quo, associandosi alle richieste del

Presidente del Consiglio.

Considerato che, però, dev'essere preliminarmente osservato che

l'ordinanza si è limitata ad affermare apoditticamente che il giudizio

non può essere definito indipendentemente dalla prospettata questione

di legittimità costituzionale, senza menomamente motivare sul punto e

senza alcun riferimento alla fattispecie che consenta alla Corte di

valutare la effettiva rilevanza della questione,

che, perciò, in aderenza all'ormai costante indirizzo di questa

Corte, la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia

coll'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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