Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art.

1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e dell'art. 3 della legge

regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge

regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per

espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica

utilità"); e dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme

sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica

amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1983 dal

T.A.R. per l'Emilia- Romagna sul ricorso proposto da Caliumi Giulio

contro il Comune di Carpi ed altro iscritta al n. 88 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

155 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Carpi nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 4 novembre 1983 il T.A.R. per

l'Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della

delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e 3 della

legge regionale Emilia- Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della

legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per

espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica

utilità") in quanto essi, attribuendo ai comuni le funzioni

amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza

attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione

è di loro pertinenza, violerebbero l'art. 97 Cost., perché, essendo i

comuni promotori e beneficiari di dette occupazioni, non sarebbe

garantita l'imparzialità dell'azione amministrativa;

2) dell'art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme

sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica

amministrazione"), in quanto esso, attribuendo ai comitati regionale di

controllo i controlli sulle deliberazioni degli enti locali, nelle

materie a questi delegate dalle regioni, anziché ad un organo statale,

violerebbe l'art. 125, primo comma, Cost.;

considerato che questione analoga alla prima è stata dichiarata

non fondata con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e

manifestamente infondata con ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e n.

267 del 1985;

che, parimenti, questione analoga alla seconda è stata dichiarata

non fondata con sentenza n. 355 del 1985;

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una

diversa decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,

n. 382"), 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5

("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente

alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di

urgenza per pubblica utilità"), nonché dell'art. 4 della legge 22

luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla

organizzazione della pubblica amministrazione"), sollevate con

l'ordinanza indicata in epigrafe del T.A.R. per l'Emilia-Romagna in

riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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