Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.P.R. 1068/1953

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 4 e

5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione

di ragioniere e di perito commerciale), promosso con ordinanza emessa

il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e

Periti Commerciali ed altro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184

dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione del Consiglio Nazionale dei

Ragionieri e Periti Commerciali e del Collegio dei Ragionieri e Periti

Commerciali del Lazio;

udito in camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma nn. 4 e 5, del

D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sul presupposto che la detta normativa

consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli

istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei

ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del

superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

professionale, in contrasto con il precetto dell'art. 33, quinto comma,

della Costituzione;

e che nel giudizio si sono costituiti il Consiglio nazionale dei

ragionieri e periti commerciali e il Collegio dei ragionieri e periti

commerciali del Lazio, contestando l'interpretazione delle disposizioni

denunciate e, quindi, la fondatezza della relativa questione.

Considerato che, con recente sentenza n. 207 del 1983, questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione di legittimità

dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. n. 1068 del 1953, ne ha ritenuto

l'inammissibilità in quanto la disposizione impugnata "non ha alcun

contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso

censurato"; e che non sussistono, né sono stati addotti motivi per

discostarsi da tale conclusione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e.9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del

D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 ("Ordinamento della professione di

ragioniere e perito commerciale"), in riferimento all'art. 33, comma

quinto, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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