Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1978

Altra decisione · depositata il 21/12/1978 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato, sollevato dal Ministro per la marina mercantile, in

proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, con

ricorso 13 aprile 1977, nei confronti del pretore di Genova, relativo

all'ordinanza 25 febbraio 1977 del predetto pretore con la quale veniva

vietata la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque

specie marina, iscritto al n. 7 registro confl. 1977.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Ministro per la marina mercantile, in proprio

nonché per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante

ricorso depositato il 13 aprile 1977, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del pretore di Genova, avverso l'ordinanza

25 febbraio 1977, con la quale il pretore ha vietato la pesca e la

commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto

il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio;

che nel ricorso si assume la presenza di tutti i requisiti

necessari affinché insorga un conflitto fra poteri dello Stato, la cui

risoluzione spetti a questa Corte: in primo luogo, perché il Ministro

per la marina mercantile sarebbe legittimato a proporre ricorso, da

solo od accanto al Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo

della competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere

esecutivo, in virtù dell'art. 32 della legge n. 963 del 1965, che gli

consente di "emanare norme per la disciplina della pesca anche in

deroga alle discipline regolamentari"; in secondo luogo, perché la

costante giurisprudenza della Corte (ord. n. 228 e 229 del 1975; sent.

231 del 1975; ord. n. 49 del 1977) renderebbe indiscutibile la

legittimazione passiva di un giudice quale il pretore di Genova; in

terzo luogo, perché sussisterebbe materia di conflitto, dal momento

che il pretore di Genova avrebbe in sostanza annullato il decreto

ministeriale 18 gennaio 1977 (con il quale il Ministro per la marina

mercantile autorizzava la pesca del novellame di sarda in alcuni

compartimenti marittimi, quanto al periodo 1 febbraio - 31 marzo 1977),

in violazione delle norme costituzionali che conferirebbero ai giudici

ordinari la sola " affermazione dell'ordinamento nel caso concreto,

cioè nei confronti di uno o più soggetti determinati".

Considerato che dal solo testo dell'ordinanza impugnata non si

riesce a desumere a quali imputati ed a quali reati si riferisca il

procedimento nel corso del quale essa è stata emessa;

che da tale atto neppure risulta se e quali sviluppi ed esiti abbia

avuto il procedimento in questione;

che appare quindi opportuno, per stabilire se esistano i

presupposti di un conflitto la cui risoluzione spetti a questa Corte,

acquisire presso la pretura di Genova tutti gli atti relativi al

procedimento stesso.

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sull'ammissibilità del ricorso in

questione;

dispone l'acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento

cui si riferisce l'ordinanza 25 febbraio 1977 del pretore di Genova;

ordina alla cancelleria della Corte di richiedere alla pretura di

Genova copia autentica degli atti predetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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