Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2002

Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo

2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo,

promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto

al n. 192 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella

cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio

nei confronti del deputato Guido Lo Porto - imputato del delitto di

diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un

comunicato poi diffuso da un'agenzia giornalistica, la reputazione

del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso la Procura della

Repubblica di Palermo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in

relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta

del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 180), ha dichiarato che i

fatti per i quali era in corso il procedimento penale, concernevano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta

deliberazione della Camera dei deputati "inibisce l'esercizio della

giurisdizione"; e dopo aver evidenziato la propria legittimazione a

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto

organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene reputa illegittima la

deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente

l'annullamento: ciò in quanto la ritenuta insindacabilità

riguarderebbe, in realtà, dichiarazioni prive del necessario nesso

con la funzione parlamentare e la relativa attività tipica,

difettando, tra l'altro, uno specifico atto parlamentare cui esse

sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di

attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che in questa fase, la Corte è chiamata a delibare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta è

legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare

definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la

volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di

attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei

deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le

quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla

presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in

persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova

delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro

il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma

dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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