Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in

materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione

Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in

cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro

ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso

notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326,

(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione

dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia

della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non è

stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in

materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli

artt. 4 n. 1 e 58 dello Statuto speciale per la Regione

Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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