Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1965

Altra decisione · depositata il 06/12/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1964,

recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1

agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative

alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 14 novembre 1964, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 14 del

Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Commissario dello Stato.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, recante

"Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953,

n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e

agli istituti di istruzione artistica e tecnica";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria il 4

marzo 1965;

che ha resistito al ricorso la Regione siciliana in persona del suo

Presidente, col patrocinio dell'avv. Giuseppe Guarino, il quale ha

depositato in cancelleria le deduzioni il 9 dicembre 1964 e una memoria

il 25 marzo 1965;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto

depositato il 5 maggio 1965;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, con

dichiarazione del suo Presidente in calce alla rinuncia stessa;

Considerato che, conseguentemente, il processo è da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 della Norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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