Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della

legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e

regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con ordinanza

emessa il 14 luglio 1975 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale

a carico di Mauro Orzalesi ed altro, iscritta al n. 489 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 313 del 26 novembre 1975.

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 nel corso di

procedimento penale a carico di Orzalesi Mauro e altro (imputati delle

contravvenzioni previste dagli artt. 14, n. 1, 38 e 43 del t.u. delle

leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, entrambe

punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il tribunale di Pisa

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la

difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato

passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla

caccia prevede come reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di

carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere

applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle

richiamate dalla presente legge";

che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, comma

secondo, e 117 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni

amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata

la pena dell'ammenda, salve le eccezioni di cui agli artt. 10 e 14 fra

le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi sulla

caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento è devoluto

al giudice a quo;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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