Corte costituzionale

Ordinanza n. 820/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella

ordinanza n. 118 del 26 gennaio 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel

testo depositato della ordinanza n. 118 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella ordinanza n. 118 del 1988 siano corretti i

seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nell'epigrafe, dopo le parole "prima della nomina in ruolo",

in luogo di "del personale" deve leggersi "dal personale"; in luogo

di "legge 26 giugno 1970 n. 576" deve leggersi "legge 26 luglio 1970

n. 576";

2) nella motivazione, in luogo di "che, pertanto, va dichiarata

la inammissibilità della questione", deve leggersi: "che, pertanto,

va dichiarata la manifesta infondatezza della questione";

3) nel dispositivo, in luogo di "dell'art. 1" deve leggersi

"dell'art. 1, primo comma,"; in luogo di "del personale insegnante"

deve leggersi "dal personale insegnante".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:820 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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