Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento

delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di

urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata,

nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22

ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15

gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica

utilità"); art. 2, comma primo legge regionale Sicilia 10 agosto 1978,

n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento

e la semplificazione delle relative procedure"); art. 106, ultimo

comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da s.n.c. "La Ferrarese" contro

Comune di Ferrara ed altra iscritta al n. 178 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal pretore di Barrafranca

nel procedimento civile vertente tra Faraci Giuseppe e Comune di

Barrafranca iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte

sul ricorso proposto da Roccati Albertina ed altri contro Comune di

Torino iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte

sul ricorso proposto da Casalegno Luigi contro Comune di Torino

iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della s.n.c. "La Ferrarese" nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1983 il T.A.R. per

l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 maggio 1975,

n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure

in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione

per pubblica utilità") in riferimento all'art. 97 Cost.;

che il Pretore di Barrafranca, con ordinanza 20 dicembre 1984, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

primo, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35

("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.

42 e 97 Cost.;

che con ordinanza 23 febbraio 1985 il T.A.R. per il Piemonte ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106,

ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della

delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), in

riferimento all'art. 97 Cost.;

che in dette ordinanze si deduce l'illegittimità costituzionale

delle norme impugnate in quanto esse, attribuendo ai comuni le

competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia

espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la

proprietà privata e l'imparzialità dell'azione amministrativa,

essendo i comuni promotori e beneficiari dei procedimenti

espropriativi;

ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti

a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;

considerato che questioni in tutto consimili sono state dichiarate

non fondate e manifestamente infondate con le sentenze nn. 355 del 1985

e 319 del 1983, nonché con le ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e 267

del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a

discostarsi da tali decisioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24

marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove

procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori

pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai

sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di

espropriazione per pubblica utilità"), dell'art. 2, secondo comma,

della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme

in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure"), dell'art. 106, ultimo

comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di

cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), sollevate con le

ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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