Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/10/1978 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dall'avv. Mario Fedrizzi, quale promotore del

referendum abrogativo del titolo III della legge provinciale 30

dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla L.P. 23 ottobre 1974, n. 33),

della Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione

Trentino-Alto Adige, pervenuto in cancelleria il 29 settembre 1978 ed

iscritto al n. 13 del registro ammissibilità ricorsi, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'emanazione della legge della Regione

Trentino-Alto Adige n. 18 del 26 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il ricorso esordisce richiamando espressamente l'art.

37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (relativo ai conflitti di

attribuzione tra i poteri dello Stato), nonché gli artt. 26 e 28 delle

"Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";

che il promotore ricorrente, dopo aver assunto di rappresentare - con

riferimento all'argomentazione svolta da questa Corte, nell'ordinanza

n. 17 del presente anno - la frazione del corpo elettorale trentino che

ha chiesto il referendum per l'abrogazione del titolo III della legge

30 dicembre 1972, n. 31, della Provincia di Trento (modificata dalla

legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33), considera l'istituto del

referendum abrogativo, in tutte le sue possibili manifestazioni, come

espressione di un "potere vero e proprio dello Stato" ed anzi del

"potere fondamentale dello Stato" stesso, rispetto al quale il potere

legislativo non dovrebbe operare alcuna "indebita intromissione ed

interferenza"; che tale sarebbe invece il caso della legge 26 settembre

1978, n. 18, della Regione Trentino-Alto Adige, la quale non si limita

a disciplinare lo svolgimento dei futuri referendum, ma rinvia

senz'altro - con la disposizione transitoria dell'art. 3 - al prossimo

anno, "in una domenica compresa tra il 1 marzo ed il 30 aprile", il

referendum abrogativo in questione, già indetto per il giorno 22

ottobre 1978; che pertanto il promotore ha proposto ricorso per

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto

Adige, sollevando contestualmente questione di legittimità

costituzionale della legge regionale n. 18 del 1978, per contrasto con

gli artt. 1, 75 e 123 della Costituzione, e chiedendo l'immediata

sospensione dell'esecuzione della legge impugnata (in virtù degli

artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle "Norme integrative" del

16 marzo 1956, che il ricorrente considera applicabili anche al caso in

esame), così da consentire che il referendum si effettui nella data

inizialmente prevista; che la Corte è stata quindi convocata, a norma

dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il

conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera

di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali".

Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo

prescritti - in base all'art. 134 Cost. - dal primo comma dell'art. 37

della legge n. 87 del 1953: sia perché il promotore ed i firmatari di

una richiesta di referendum per l'abrogazione d'una legge provinciale

non sono equiparabili agli organi statali " competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e nemmeno

esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello

Stato-apparato (secondo la motivazione addotta dalla Corte nella

sentenza n. 69 di quest'anno), ma debbono invece venire assimilati ai

poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti

territoriali interessati; sia perché la Regione Trentino-Alto Adige,

nei confronti della quale è stato proposto il ricorso, non ha

legittimazione passiva se non negli specifici conflitti tra lo Stato e

le Regioni (e tra le Regioni stesse), instaurabili dal solo Presidente

del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro che ne sia delegato (o

dal Presidente della Giunta regionale), senza che sia dato inserirla e

confonderla - come vorrebbe il ricorrente - nell'ambito di un comune ed

indifferenziato potere legislativo ordinario, rispetto al quale i

proponenti di qualsiasi referendum abrogativo si porrebbero come

"contropotere".

Che pertanto la questione in esame non è configurabile come

conflitto "tra i poteri dello Stato" e non rientra comunque - così

come è stata proposta - nella giurisdizione spettante a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,

proposto dall'avv. Mario Fedrizzi, quale promotore del referendum per

l'abrogazione del titolo III della legge della Provincia di Trento 30

dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla l. prov. 23 ottobre 1974, n.

33), nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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