Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

3 della legge regionale della Liguria 31 maggio 1976, n. 16 ("Norme per

l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla

disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere

pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali"), e dell'art. 106,

ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della

delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382");

dell'art. 28 della legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n.

10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure -

Delega di funzioni") e dell'art. 8 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni

amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,

acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o

delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed

al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità") promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1982 dal Consiglio di Stato sul

ricorso proposto da Follo Avelino contro il Comune di Portofino

iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R. per la

Basilicata sul ricorso proposto da Benvignati Guido ed altri contro il

comune di Potenza iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno

1984;

3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rossi Teobaldo contro il

Presidente della Giunta provinciale di Bologna e altri iscritta al n.

367 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria, del Comune di

Portofino, di Follo Avelino e della Regione Emilia-Romagna nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza 2 marzo 1982 il consiglio di Stato ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3

della legge regionale della Liguria 31 maggio 1975, n. 16 e dell'art.

106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento

agli artt. 97, 117 e 118 Cost.;

che con ordinanza 24 febbraio 1983 il T.A.R. per la Basilicata ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, in riferimento

agli artt. 97, 118 e 128 Cost.;

che con ordinanza 22 novembre 1984 il T.A.R. per l'Emilia- Romagna

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della

legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18;

rilevato che le prime due ordinanze deducono che le norme

impugnate, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni

amministrative in materia di procedimenti espropriativi relativi ad

opere di loro spettanza, non garantirebbero l'imparzialità dell'azione

amministrativa, essendo i comuni promotori e beneficiari di detti

procedimenti;

che, inoltre, tutte le suddette ordinanze deducono che le norme

regionali impugnate, attribuendo ai sindaci le competenze ad emanare

provvedimenti in materia espropriativa, avrebbero legiferato in materia

di organizzazione degli uffici comunali, di competenza statale;

ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti

a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;

considerato che questioni in tutto consimili sono state già

dichiarate non fondate con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e

manifestamente infondate con ordinanze nn. 42, 43, 71, 157, 158 del

1984 e 267 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano

a discostarsi da tali decisioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale della Liguria 31

maggio 1976, n. 16 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento di

procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per

la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti

locali"), 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della

delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 28 della

legge regionale della Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per

l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di

funzioni"), 8, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975,

n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure

in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione al sensi della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione

per pubblica utilità"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe

in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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