Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.l. 16 giugno 1978, n. 282 (Modalità di applicazione dei regolamenti

(CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi

alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione

del latte bovino) conv. con legge 1 agosto 1978, n. 426, promossi con

due ordinanze emesse il 16 settembre 1982 dal Tribunale di Venezia nei

procedimenti civili vertenti tra Latteria Sociale di

Quargnenta-Brogliano e Caseificio Cooperativo di Cornedo Vicentino e

Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritte ai nn. 807 e 829 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 121 e 128 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Latteria Sociale di

Quargnenta-Brogliano e del Caseificio Sociale di Cornedo Vicentino

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - il Tribunale di Venezia, con le ordinanze indicate in

epigrafe, di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito

in legge 1 agosto 1978, n. 426 (Modalità di applicazione dei

regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della

commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di

corresponsabilità sulla produzione del latte bovino), in riferimento

all'art. 11 Cost.;

2. - il giudice remittente, premesso, in linea generale, che

"l'eventuale contrasto tra i regolamenti comunitari e le successive

norme interne emanate dallo Stato non può risolversi in termini di

mera disapplicazione della norma nazionale ad opera del giudice, ma

postula la necessità di sollevare questione di legittimità

costituzionale", deduce, in primo luogo, che la norma censurata,

esprimendo una definizione dell'impresa di trattamento o di

trasformazione già posta con compiuto significato dispositivo

dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 1822/77, violerebbe l'art. 11

Cost., in relazione alla violazione degli artt. 189 e 177 del Trattato

di Roma, non essendo consentita, in base alla giurisprudenza della

stessa Corte costituzionale, l'emanazione di norme interne anche aventi

lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, in quanto

ciò sottrarrebbe in via definitiva l'interpretazione di questi ultimi

alla Corte di Giustizia della Comunità;

3. - il giudice a quo deduce, in secondo luogo, che la norma

censurata offenderebbe sotto altro profilo l'indicato parametro

costituzionale, in quanto amplierebbe, in contrasto con i richiamati

regolamenti comunitari, l'ambito di applicazione del prelievo di

corresponsabilità, definendone diversamente i presupposti oggettivi e

soggettivi;

4. - in entrambi i giudizi instaurati con le ordinanze in esame si

sono costituite le parti private, chiedendo che le questioni siano

dichiarate fondate, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, conclude invece per l'infondatezza;

5. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere

riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che:

1. - con sentenza n. 170 del 1984, seguita dalle nn. 47 e 48 di

quest'anno, la Corte ha statuito che:

a) il giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto

il disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le

norme ivi contenute (sia che esse seguano sia che precedano la

normativa interna), essendo il regolamento preso in considerazione dal

nostro ordinamento in quanto e perché atto comunitario, con il

risultato che la sfera da esso occupata è preclusa alla legge statale;

b) essendo quest'ultima fonte collocata in un ordinamento che non

vuole interferire nella produzione giuridica del distinto e autonomo

sistema della Comunità, sebbene di essa garantisca piena e

ininterrotta osservanza nell'ambito territoriale dello Stato, compete

al giudice ordinario accertare se le disposizioni del diritto interno,

che verrebbero altrimenti in rilievo nella specie, confliggano con

alcuna previsione del diritto comunitario: la quale - secondo il

Trattato di Roma e in conformità della garanzia assicurata alla

relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel territorio italiano

necessaria e immediata applicazione;

2. - sulla base di detti principi, la Corte ha dichiarato

inammissibili le questioni allora prospettate;

3. - gli stessi principi valgono anche per i casi da cui traggono

origine i presenti giudizi e pertanto le questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 16 giugno 1978, n. 282, convertito

in legge 1 agosto 1978, n. 426, sollevate dal Tribunale di Venezia con

le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 11 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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