Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di

finanza locale), promosso con ricorso del Presidente della Giunta

regionale della Toscana notificato il 28 gennaio 1982, depositato il 6

febbraio 1982 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con l'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786

(Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con

modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, è stato istituito, al

fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole

e medie imprese, un "diritto" annuale, che le camere di commercio

percepiscono, a decorrere dal 1982, a carico di tutte le ditte iscritte

negli albi e nei registri da esse tenuti;

che con ricorso, notificato il 28 gennaio 1982, la Regione Toscana,

in persona del Presidente protempore della Giunta, rappresentato e

difeso dall'avv. Alberto Predieri, ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto

con gli artt. 77 e 117 della Costituzione;

che all'uopo la Regione ricorrente - richiamati gli artt. 52,

ultimo comma, e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti,

rispettivamente, le funzioni regionali in materia di artigianato,

agricoltura, piccole e medie imprese e commercio, ed il trasferimento

alle regioni delle competenze amministrative nelle materie ad esse

trasferite o delegate - deduce che il disporre un accrescimento - come

quello operato dalla norma impugnata - d'interventi promozionali a

favore delle piccole e medie imprese, attribuendone il compito alle

camere di commercio, ed il costituire a tal fine un fondo con il

reperimento dei mezzi attraverso una nuova imposizione tributaria,

significa prevedere funzioni amministrative nell'area di competenza

regionale, e regolare con una legge statale una materia deferita alla

competenza regionale, con invasione di quest'ultima;

che secondo la Regione ricorrente, inoltre, la normativa posta dal

D.L. n. 786 del 1981 di per sé non è legittima, poiché tale decreto

sarebbe stato emanato "al di fuori dei presupposti costituzionali", in

quanto l'art. 77 della Costituzione abilità il Governo alla

decretazione d'urgenza ricorrendo casi straordinari di necessità e di

urgenza, mentre nel caso in questione non sussisteva alcuna

straordinarietà, né necessità, né urgenza;

che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato, per quanto concerne la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa dalla

ricorrente Regione in riferimento all'art. 77 della Costituzione, che

questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1983, ha ribadito la sua

giurisprudenza, costante nell'affermare - in applicazione dell'art. 2,

primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - che le

regioni non possono prospettare alla Corte medesima in via principale

vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro

garantite, si che a tale stregua non è dato alle regioni stesse di

impugnare un decreto - legge per il preteso difetto dei presupposti

giustificativi costituzionalmente prescritti;

che va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione prospettata dal ricorso in esame, in riferimento all'art. 77

della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa con lo stesso ricorso in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, è stata già dichiarata

non fondata da questa Corte, in esito ad analogo ricorso della Regione

Lombardia, con la richiamata sentenza n. 307 del 1983:

che il ricorso in esame non prospetta argomenti atti ad indurre la

Corte a modificare la propria giurisprudenza, e pertanto la questione,

in riferimento all'art. 117 della Costituzione, va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 34, comma secondo, della legge

11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.

786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con

modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione

Toscana - in riferimento all'art. 77 della Costituzione - con ricorso

notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.

786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con

modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione

Toscana - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorso

notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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