Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/2000

Altra decisione · depositata il 22/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del

15 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Fabio Mussi nei confronti del deputato Cesare

Previti, promosso dal Tribunale di Roma - XIII sezione civile, con

atto depositato il 24 novembre 1999 ed iscritto al n. 134 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal

deputato Cesare Previti contro il deputato Fabio Mussi ed altro, per

il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni,

asseritamente diffamatorie, rese dal secondo nei confronti del primo,

il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, con atto in data

3 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 15 luglio 1998,

con la quale la Camera dei deputati, su conforme proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti

oggetto del giudizio riguardano opinioni espresse nell'esercizio

delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68

della Costituzione;

che, in particolare, le opinioni sarebbero state rese dal

convenuto nel corso di una conversazione avuta con un altro

parlamentare all'interno dell'edificio della Camera dei deputati, con

un tono di voce tale da rendere percepibile il colloquio ad oltre

dieci metri, al punto da essere udito da un giornalista, il quale ne

avrebbe riportato il contenuto in un articolo pubblicato sul

periodico "Milano Finanza";

che, ad avviso del Tribunale di Roma, secondo la

giurisprudenza costituzionale, l'autorità giudiziaria è legittimata

a sollevare conflitto di attribuzioni in riferimento alla

deliberazione della Camera dei deputati che dichiara, ex art. 68,

primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle

dichiarazioni rese da un parlamentare, allo scopo di ottenere che la

Corte accerti se la Camera abbia correttamente esercitato il potere

ad essa spettante, all'esito di una verifica che ha ad oggetto

l'esistenza di eventuali vizi del procedimento ovvero la mancata o

inesatta valutazione delle condizioni e dei presupposti previsti da

detta norma;

che, secondo l'autorità giudiziaria istante, nel caso in

esame, poiché le opinioni sarebbero state espresse nel corso di un

colloquio personale, mancherebbe il necessario nesso di funzione tra

dette opinioni e le attribuzioni parlamentari, sicché l'erronea

valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della

prerogativa dell'art. 68, primo comma della Costituzione, avrebbe

leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il conflitto sia

ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti

soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche

in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale

di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in

quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena

indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, sentenze

n. 58 e n. 56 del 2000; ordinanze n. 62 e n. 61 del 2000);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto essa è competente a

dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta

in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione (tra le più recenti, sentenze n. 11 e

n. 10 del 2000; ordinanze n. 16 e n. 3 del 2000);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, poiché il Tribunale di Roma denuncia che la propria sfera

di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata

illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera

dei deputati;

che, infine, dall'atto si ricavano "le ragioni del conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di

Roma, XIII sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati,

con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Roma, XIII sezione civile,

ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto di proposizione del

conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei

deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di sessanta

giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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