Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1975

Altra decisione · depositata il 25/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto del

Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, n. 15423

(concernente il trasferimento alla Regione siciliana e agli Istituti

autonomi case popolari dell'Isola, del personale degli enti edilizi

soppressi), che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato

dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 14 febbraio 1975,

depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 6 del

registro 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 febbraio 1975 e

depositato il 19 successivo, il Presidente della Regione siciliana ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,

chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici

28 dicembre 1974, n. 15423, che ha trasferito alla Regione il personale

proveniente dagli enti edilizi soppressi;

che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la

sospensione del provvedimento impugnato, assumendo che dalla sua

esecuzione deriverebbero danni gravi ed irreparabili per essa Regione e

per gli stessi dipendenti contemplati nel provvedimento, i quali, in

mancanza di apposita legge regionale e dei conseguenti atti

amministrativi di inquadramento, non potrebbero essere assunti e quindi

retribuiti dalla Regione;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso

e della domanda incidentale di sospensione.

Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre

la Corte a disporre l'invocata sospensione del decreto ministeriale

impugnato.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle

questioni di merito con esso sollevate;

rigetta l'istanza di sospensione del decreto del Ministro dei

lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, presentata dal

Presidente della Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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