Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69, contenente norme sull'ordinamento della

professione di giornalista, promosso con ordinanza del 13 dicembre 1967

del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Saulle

Mario e la S.p.a. Ponzoni editore, iscritta al n. 31 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 84 del 30 marzo 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano

ha sollevato la predetta questione in riferimento all'art. 21 della

Costituzione;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti in

causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai

Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato;

che nell'atto di deduzioni depositato il 19 marzo 1968 l'Avvocatura

ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione proposta fu già decisa con sentenza

n. 11 del 23 marzo 1968;

che con detta sentenza la Corte accertò che l'art. 45 della legge

3 febbraio 1963, n. 69, non contrasta con l'art. 21 della Costituzione;

che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a

discostarsi da tale decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,

relativa all'"ordinamento della professione di giornalista", sollevata

dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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