Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1983

Altra decisione · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 3d.l. 571/1979
  • art. 56d.l. 571/1979
  • art. 42d.l. 571/1979

citata

  • art. 41d.l. 571/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre

1979, n. 571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la

istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 dalla

Commissione Tributaria di 1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da

Lucas Claudio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Provvedendo sul ricorso, trasmesso in piego raccomandato il 15

gennaio 1979, con il quale Lucas Claudio si doleva dell'accertamento di

valore, notificatogli il 16 novembre 1978, con cui l'Ufficio del

registro aveva elevato a lire 14 milioni il prezzo dichiarato di lire 9

milioni relativamente ad immobile (alloggio urbano) sito in Monfalcone,

via N. Bivio, angolo via G. Verdi, venduto da esso ricorrente a Badini

Leonida con atto per not. Sansa, registrato a Monfalcone il 27 ottobre

1976 al n. 6038/II vol. 124, chiedendo che fosse giudicato congruo il

valore dichiarato, la adita Commissione di 1 grado di Monfalcone, con

ordinanza emessa il 29 novembre 1979, notificata il 13 e comunicata il

14 dicembre 1979, pubblicata nella G. U. n. 92 del 2 aprile 1980 e

iscritta al n. 74 R.O. 1980 ha dichiarato non manifestamente infondata

la questione di costituzionalità del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 per

contrasto con gli artt. 3, 41 e 56 (forse 53) Cost., sul riflesso a)

che con la nuova normativa, successiva alla sent. 126/1979 della Corte

costituzionale, "non sembra che il legislatore abbia tenuto conto che

l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantità di

moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione

all'imposta dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in

relazione al potere di acquisto della lira e in relazione altresì agli

altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato

l'incremento di valore" b) che l'art. 3 di detto decreto (d.l.

571/1979) dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso

ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente

incostituzionali.

che:

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 22 aprile 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta

questione, ha argomentato che I) il d.l. 571/1979 ha provveduto in

ordine ai criteri di valutazione dell'incremento tassabile per essere

tali criteri stabiliti dall'art. 6 d.P.R. 643/1972, la cui

illegittimità costituzionale in rapporto al problema della

svalutazione monetaria è stata esclusa dalla Corte costituzionale con

la sent. 126/1979, II) l'art. 3 è stato sostituito nella legge di

conversione, la quale, senza implicare l'applicazione delle norme

giudicate incostituzionali, ancorché più favorevoli al contribuente,

esclude soltanto che, per i rapporti non ancora definiti, le nuove

norme possano determinare un aggravio della tassazione.

Considerato che:

3.1. - Il giudice a quo sottopone all'esame della Corte due

questioni:

a) se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt.

3,42 e 56 (forse 53) Cost., la normativa del d.l. 12 novembre 1979, n.

571 (non meglio precisata), in tema di INVIM, "in quanto non sembra che

il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un

immobile prescinde dalla quantità di moneta riflettente il valore

stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece

obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto

della lira ed in relazione altresì agli altri elementi obiettivi che

eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore";

b) se sia costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. 12

novembre 1979 in relazione - a quanto pare - agli stessi parametri in

quanto dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso

ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente

incostituzionali.

3.2. - Con la l. 12 gennaio 1980 n. 2, la quale, pur entrando in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale (12 - 13 gennaio 1980), ha effetto dalla data di

entrata in Vigore del dl. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state

apportate notevoli modificazioni al d.l. sospettato di

incostituzionalità in ogni sua parte e con specifico riferimento

all'art. 3: gli artt. 1 e 3 sono stati sostituiti ed è stato inserito

l'art. 2 bis. Pertanto, poiché pure a stregua del nuovo testo

dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) si

applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di

entrata in vigore della legge), impone la restituzione degli atti al

giudice "a quo" perché questo provveda ad altro scrutinio di

costituzionalità assumendone ad oggetto testi del d.l. sostituiti

dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua

pronuncia (29 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis,

in virtù della retroattività prevista nell'art. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1

grado di Monfalcone.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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