Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 1411/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni

legislative in materia di brevetti per modelli industriali), promosso

con ordinanza emessa il 27 marzo 1969 dalla Commissione dei ricorsi in

materia di brevetti sul ricorso della società "Pietro Laverda",

iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 27 marzo 1969 la Commissione dei ricorsi

in materia di brevetti ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;

che, secondo l'ordinanza, la norma avrebbe superato i limiti della

legge di delegazione (r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella

legge 2 giugno 1939, n. 739) riducendo a sei mesi il termine di dodici

mesi previsto "per la rivendicazione della priorità da esposizione

anche dei modelli di utilità" dall'art. 11 del r.d. 13 settembre 1934,

n. 1602, decreto da mettere in attuazione (in tempi e con provvedimenti

diversi) proprio nell'esercizio, da parte del Governo, della potestà

delegata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la legge di delegazione (citato r.d.l. 24 febbraio

1939, n. 317) era stata emanata "tenuta altresì presente la necessità

di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati", compresovi

proprio il r.d. del 1934, n. 1602 (v. preambolo), e che conferiva al

Governo la potestà di integrare, modificare e sopprimere le

disposizioni dei suddetti decreti:

integrazioni, modificazioni e soppressioni da introdurre in

occasione del coordinamento e non soltanto come mezzo per realizzarlo;

che pertanto la semplice riduzione d'un termine, già a prima

vista, appare tale da non eccedere i limiti, così ampi, entro cui si

poteva esercitare la potestà legislativa,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del

r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di

brevetti per modelli industriali), sollevata, in relazione al r.d.l. 24

febbraio 1939, n. 317, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, con ordinanza 27 marzo 1969 della Commissione dei ricorsi

in materia di brevetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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