Corte costituzionale

Ordinanza n. 755/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto e

settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, nel testo

modificato dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 20

settembre 1973, n. 38 ("Modifiche al T.U. delle leggi provinciali

sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20"), promosso

con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato -

Adunanza plenaria - sul ricorso proposto da Schenk Alberto contro la

Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 97 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con

ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 nel corso del giudizio promosso

da Alberto Schenk per l'annullamento della delibera della Giunta

provinciale di Bolzano n. 4392 del 15 ottobre 1974, con la quale era

stato approvato, con numerose modifiche, il piano urbanistico del

Comune di S. Cristina Val Gardena, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del

testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale,

approvato con d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato

dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38;

che, ad avviso del giudice a quo, le predette disposizioni,

nella parte in cui prevedono che la Giunta provinciale, in sede di

approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le

modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la

tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in

condizione di controdedurre, sarebbero costituzionalmente illegittime

per violazione dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della

legge 5 agosto 1967, n. 765, nonché degli artt. 4 e 8 dello Statuto,

in quanto contrastano con il principio generale dell'ordinamento

giuridico secondo cui i Comuni devono poter partecipare

all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali;

che nel presente giudizio si è costituita la Provincia autonoma

di Bolzano chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata,

in quanto, da un lato, nella legislazione statale la struttura del

potere di modificazione del piano regolatore riconosciuto, in sede di

approvazione, all'autorità superiore, non è influenzata dal

riconoscimento della facoltà del Comune di controdedurre e,

dall'altro, il potere di modificazione in sede di approvazione non è

illimitato, ma condizionato dalla esistenza di singoli e concreti

vincoli paesaggistici;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa

secondo cui le modificazioni apportate, d'ufficio, dalla Giunta

provinciale in sede di approvazione del Piano urbanistico generale

del Comune di S. Cristina Val Gardena sono di entità tale da

comportare un mutamento sostanziale del piano urbanistico adottato

dallo stesso Comune;

che, infatti, ove così non fosse, la questione di legittimità

costituzionale sarebbe irrilevante per ammissione dello stesso

giudice a quo;

che, tuttavia, la premessa di cui si è detto non trova

nell'ordinanza di rimessione adeguata dimostrazione dal momento che

l'unica modifica d'ufficio della quale si dà conto (riduzione di

circa un sesto, da 28 a 5 ettari, della zona di espansione

dell'abitato) non appare di per sé significativa della pretesa

sostanziale innovazione alla previsione del piano o, comunque, di una

innovazione sostanziale non compatibile con la volontà espressa

dell'ente locale interessato;

che, inoltre, con deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, la

Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano

urbanistico rielaborato, mentre le disposizioni impugnate sono state

modificate una prima volta con legge provinciale 24 novembre 1980, n.

34, ed una seconda volta con legge provinciale 27 gennaio 1987, n. 3;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo perché valuti se, anche alla luce delle intervenute

modificazioni del piano urbanistico comunale di S. Cristina Val

Gardena e delle disposizioni impugnate, permanga la rilevanza della

questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza

plenaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:755 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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