Corte costituzionale

Ordinanza n. 751/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.

31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi

collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal

T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato

ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica Provinciale ed

altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24

del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli

organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.;

che il giudice rimettente dubita della legittimità della norma

denunciata perché essa, nella parte in cui conferisce al Ministro

della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria

ordinanza "le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la

proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi

collegiali elettivi", si porrebbe in contrasto (in violazione

dell'art. 76 Cost.) con la legge 30 luglio 1973 n. 477 (art. 8,

ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le "modalità di

elezione" del consiglio scolastico provinciale (oltreché degli altri

organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di delega), così

disponendo che tutta la disciplina della elezione degli organi in

parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per

il tramite di una successiva ordinanza ministeriale;

che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma

delegata attribuisce all'autorità amministrativa la facoltà di

scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della

proporzionalità, possono essere adottati in materia elettorale",

sostiene che ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di

mutare di volta in volta il sistema adottato, così ravvisando un

contrasto con il principio del buon funzionamento e

dell'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.);

che ad avviso del giudice a quo la questione sarebbe anche

rilevante perché, se si ravvisasse la illegittimità della norma

denunciata, l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976,

che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la elezione

del consiglio scolastico provinciale (sistema proporzionale c.d.

delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della fonte

attributiva del potere, con evidenti conseguenze nel giudizio

principale in senso favorevole ai ricorrenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con

il pastrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione sotto l'assorbente profilo che - una

volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata la

composizione dell'organo collegiale - la disciplina del procedimento

elettorale per la scelta dei componenti può essere data con atto di

natura regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione

dei pubblici uffici, in cui è compresa quella per la elezione dei

componenti degli organi, materia di riserva "relativa" di legge.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha

omesso di chiarire, ai fini del giudizio sulla rilevanza della

questione, che deve essere formulato in concreto, se, mutandosi il

sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata la assegnazione

dei seggi alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e

ciò in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti;

che occorre, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo ai

fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della questione

nei sensi anzidetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un

ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:751 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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