Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del

decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (disposizioni urgenti in materia

di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1989

dalla Corte dei conti nei ricorsi riuniti proposti dal procuratore

generale contro Iovino Attilio ed altri, iscritta al n. 428 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale,

nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale presso di

essa - per l'annullamento di cinque decreti del Ministero della

difesa che, in ottemperanza a decisioni dei T.a.r. del Lazio e del

Piemonte, per cinque ufficiali (Attilio Jovino, Battista Berruti,

Aldo Alterio, Domenico Spagnolo, Bruno Barosini) collocati in

ausiliaria prima del limite raggiungibile in relazione al grado,

riliquidavano il trattamento di quiescenza in relazione agli

incrementi della retribuzione ed agli emolumenti resi pensionabili

successivamente al congedo, previsti in via generale per il personale

in servizio dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n.

432 - ha sollevato, con ordinanza emessa il 24 aprile 1989, questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo

comma, Cost., del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego) per il suo mancato

assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di essa Corte

dei conti, e, in via mediata, in riferimento allo stesso art. 100,

secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), che esclude gli atti del Governo aventi

forza di legge da tale controllo preventivo;

che a sostegno della domanda di annullamento dei decreti il

Procuratore generale, discostandosi dall'interpretazione data dal

Ministero della difesa all'art. 1-bis, terzo comma, del d.l. 23

dicembre 1978, n. 814 (Proroga del termine previsto dagli artt. 15 e

17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in

aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze

armate e dei Corpi di polizia) convertito, con modificazioni, nella

legge 19 febbraio 1979, n. 52, ha affermato che gli ufficiali

collocati in ausiliaria hanno titolo a fruire non già della

riliquidazione del trattamento di quiescenza in occasione di

incrementi di retribuzione concessi in via generale al personale in

servizio, bensì soltanto delle conseguenze favorevoli connesse

all'anzianità maturabile, nonché alla progressione economica

individuale conseguibile, fino al limite di età;

che nel corso del giudizio veniva emanato il decreto-legge 24

marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico

impiego) che recava (art. 4, secondo comma) un'interpretazione

autentica del detto art. 1- bis del d.l. n. 814 del 1978

sostanzialmente analoga a quella fornita dal Procuratore generale e

disponeva (art. 4, quarto comma) che gli eventuali maggiori

trattamenti spettanti o in godimento conseguenti a difformi

interpretazioni del citato art. 1- bis del d.l. n. 814 del 1978,

fossero conservati ad personam e riassorbiti con la normale

progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti

dovuti sul trattamento di quiescenza;

che il giudice a quo, premesso che per la soluzione della

controversia occorreva fare applicazione di entrambe le citate norme

contenute nell'art. 4 del provvedimento sopravvenuto, rilevava che il

d.l. non era stato assoggettato al controllo preventivo di essa Corte

dei conti a seguito dell'esclusione da tale controllo disposta

dall'art. 16 della legge n. 400 del 1988;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo in via principale per la restituzione degli atti

al giudice a quo in quanto il decreto legge impugnato aveva perduto

efficacia per mancata conversione nel termine, al pari dei successivi

dd.ll. 26 maggio 1989, n.191 e 26 luglio 1989, n. 260, mentre era

rimasto in vigore soltanto il successivo d.l. 23 settembre 1989, n.

326 (che peraltro, come i due precedenti, si limitava a riprodurre,

per quanto qui rileva, solamente la disposizione relativa alla

conservazione dei trattamenti economici spettanti o in godimento per

effetto di interpretazioni difformi), ed eccependo, in linea

subordinata, l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988 perché

risolta negativamente dalla sentenza di questa Corte n. 406 del 1989;

Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 non è

stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;

che i decreti legge successivamente emanati in materia (d.l. 26

maggio 1989, n. 191; d.l. 26 luglio 1989, n. 260) - che, del resto,

del decreto denunciato riproducono, per quanto qui rileva, la sola

norma relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti

o in godimento - non sono del pari stati convertiti nel termine, né

lo è stato il successivo, ed analogo, decreto-legge 23 settembre

1989, n. 326 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 27

novembre 1989);

che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo le ordd. nn. 447 e 344 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge denunciato deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito l'esame

della questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 16 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, questione, quest'ultima, che questa

Corte ha peraltro già risolto negativamente, in sede di conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla stessa Corte dei

conti, con la sentenza n. 406 del 1989;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo

comma, della Costituzione, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102

(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e dell'art. 16

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

come sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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